1) Salvo verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono un obbligo di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante su un immobile che è stata inizialmente detratta correttamente, quando tale bene è stato oggetto di un’operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta all’IVA in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.
2) Un’interpretazione degli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, nel senso che essi impongono un obbligo di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente detratta in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale è conforme ai principi di neutralità dell’IVA e della parità di trattamento.