Nel corso del Consiglio dei ministri di ieri, giovedì 22 dicembre 2016, il Governo ha approntato strumenti giuridici e finanziari propedeutici a interventi finalizzati a tutelare il risparmio, grazie ai quali potrà intervenire sulla liquidità e il patrimonio delle banche. Di seguito si riporta espressamente il comunicato stampa del Governo.
Interventi per garantire la liquidità
In primo luogo il Governo potrà rafforzare la capacità di una banca di approvvigionarsi di liquidità. Il Tesoro potrà rilasciare alle banche che lo chiedono una garanzia su nuove obbligazioni da emettere, a fronte del pagamento di una commissione. Grazie alla garanzia pubblica, le obbligazioni emesse dalle banche presenteranno per il sottoscrittore il grado di rischio dello Stato e non quello della banca emittente. In questo modo le banche potranno avere accesso al mercato anche se sottoposte a tensioni e reperire le risorse finanziarie di cui avessero bisogno a condizioni analoghe a quelle dello Stato italiano. L’accesso alla liquidità potrà essere assicurato anche attraverso un altro tipo di garanzia statale, sui finanziamenti di emergenza che la Banca d’Italia erogasse per fare fronte alla crisi di liquidità di una banca (cosiddetta ELA – Emergency Liquidity Assistance). Le condizioni di rilascio delle garanzie sono state concordate preventivamente con la Commissione europea.
Per entrambe le forme di garanzia è richiesto che la banca rispetti i requisiti patrimoniali prescritti e che non abbia evidenziato carenze patrimoniali nell’ambito di una prova di stress. Nei casi in cui queste condizioni non siano rispettate, la garanzia può essere rilasciata previa decisione positiva da parte della Commissione europea sulla compatibilità con il quadro normativo sugli aiuti di Stato.
Interventi per rafforzare il patrimonio
La seconda dimensione d’intervento per la tutela del risparmio concerne il capitale. Le banche che solo nello scenario avverso di una prova di stress presentino una carenza patrimoniale possono chiedere una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato. Per beneficiare dell’intervento pubblico la banca sarà tenuta a preparare un programma di rafforzamento patrimoniale da sottoporre all’approvazione della Banca Centrale Europea. La misura di ricapitalizzazione precauzionale permetterà di portare avanti il progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza della banca che lo richiede.
In conformità al quadro normativo europeo sulla gestione delle crisi e sugli aiuti di Stato, l’intervento di ricapitalizzazione precauzionale non comporta in questo caso l’avvio di una procedura di risoluzione, né l’applicazione delle disposizioni sul cosiddetto bail-in (ovvero la ricostituzione del patrimonio anche attraverso l’azzeramento dei crediti di alcune specifiche categorie). L’intervento pubblico comporta la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni della banca.
Le condizioni della conversione delle obbligazioni subordinate in azioni sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Nel caso della Banca Monte dei Paschi di Siena le condizioni sono determinate nel decreto legge:
- la conversione delle obbligazioni Tier 1 – sottoscritte per lo più da clientela istituzionale – avverrà a un valore corrispondente al 75 percento del valore nominale;
- la conversione delle obbligazioni Tier 2 – sottoscritte per lo più da clientela retail – avverrà a un valore corrispondente al 100 percento del valore nominale.
Lo schema di tutela dei risparmiatori
Il decreto legge contempla la possibilità che la banca interessata da una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, che comporta la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, offra obbligazioni non subordinate in cambio delle azioni frutto della conversione. Il Tesoro può acquistare tali azioni.
Al termine della procedura di compensazione orientata a tutelare i risparmiatori, coloro che inizialmente detengono obbligazioni subordinate si troverebbero quindi a possedere obbligazioni non subordinate.
Lo schema di compensazione in sintesi:
1. La banca propone di scambiare le azioni frutto della conversione delle obbligazioni subordinate con obbligazioni non subordinate di nuova emissione.
2. Il Tesoro acquista le azioni scambiate con le obbligazioni non subordinate di nuova emissione.
Il riacquisto delle azioni frutto della conversione dalle obbligazioni subordinate ha lo scopo di prevenire liti giudiziarie connesse alla commercializzazione delle obbligazioni stesse.
Il fondo per gli interventi
Il decreto legge dispone la creazione di un fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro, al quale il Governo potrà attingere per i singoli interventi sul capitale e sulla liquidità.