La funzione del sequestro penale è quella di sottrarre all’indagato la disponibilità del bene in funzione della successiva apprensione da parte dello Stato, ma l’acquisto in favore dello Stato, in caso di confisca, avviene a titolo derivativo e non originario, dal che si deduce la salvezza dei diritti reali di terzi se acquistati in epoca anteriore al sequestro funzionale alla confisca, di competenza del giudice penale all’esito dell’accertamento di merito rispetto al quale la cautela è strumentale.