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Sandbox regolamentare Fintech: le modifiche al regolamento

2 Aprile 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il MEF ha posto in consultazione uno schema di regolamento, attuativo dell’art. 36 del D.L. 34/2019, che disciplina nel dettaglio l’articolazione e il funzionamento del Comitato e della sperimentazione FinTech (cd. sandbox regolamentare), ed è volto ad abrogare il precedente D.M. 100/2021, in un’ottica di semplificazione.

Con decreto MEF 100/2021 era infatti già stato adottato il regolamento attuativo dell’art. 36 citato, dettando le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione di attività FinTech in Italia, al fine di consentire agli operatori FinTech di testare prodotti, servizi e processi innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo in collaborazione con le tre principali Autorità di vigilanza del sistema finanziario (Banca d’Italia, Consob e IVASS).

Secondo le prime evidenze emerse a seguito dell’applicazione del precedente regolamento, è infatti emersa l’esigenza di semplificare il procedimento di ammissione alla sandbox regolamentare, anche applicando in modo proporzionale gli oneri istruttori e documentali a carico dei proponenti.

Pertanto, nell’ambito del Comitato FinTech è stato istituito un tavolo tecnico con le Autorità di vigilanza che ha elaborato un nuovo schema di Regolamento, in una logica di semplificazione del processo di selezione e accesso alla sperimentazione.

Lo schema di Regolamento in esame mantiene pressoché invariata la composizione, le attribuzioni e il funzionamento operativo del Comitato FinTech, modificando, invece, le definizioni e il Capo dedicato alla disciplina della sperimentazione FinTech, per cui:

  • è stata introdotta la definizione di “operatore FinTech”, per delineare le caratteristiche dei soggetti che possono richiedere l’ammissione alla sperimentazione.
  • è stata delineata la nozione di “sperimentazione FinTech” (art. 1, c. 1, lett. f), poi declinata in tre fattispecie distinte:
    • la sperimentazione in ambiente reale
    • la sperimentazione in ambiente predefinito
    • la sperimentazione in ambiente simulato

Il Capo II del Regolamento contiene le disposizioni relative alla sperimentazione FinTech: le principali modifiche concernono l’ambito di applicazione, i presupposti per l’ammissibilità e le interlocuzioni informali, per valorizzare il ruolo delle autorità non finanziarie.

La consultazione è aperta sino al 16 maggio 2025.

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