Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021, la Delibera Consob del 27 ottobre 2021 n. 22054 di adozione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti individuali previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal Regolamento sandbox, ai procedimenti indicati al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob.
La CONSOB, successivamente all’avvio del procedimento, effettua le verifiche previste dall’articolo 12, comma 1, del Regolamento sandbox e può richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda ai sensi del comma 2 dell’articolo medesimo.
In caso di mancata trasmissione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste nel termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di particolare complessità nel maggior termine indicato nella richiesta medesima, la Consob comunica al soggetto istante il rigetto della domanda ai sensi dell’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento sandbox.
Nel corso dell’istruttoria, la CONSOB può formulare al Comitato o a singole Autorità o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Regolamento sandbox. I termini di cui all’articolo 13, comma 6, del Regolamento sandbox sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del termine di 45 giorni per il suo rilascio.