La normativa antiriciclaggio sanziona la sola omessa segnalazione di operazioni sospette, a prescindere dalla concorrente esistenza o meno di un reato di riciclaggio.
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di omessa segnalazione, da parte di un istituto bancario, di operazioni finanziarie sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio in vigore all’epoca dei fatti (D.L. 3 maggio 1991, n. 143).
In particolare, il Ministero dell’Economia e della Finanze ingiungeva alla banca, con il decreto n. 40791 del 21 dicembre 2001, una sanzione pecuniaria amministrativa, per omessa segnalazione delle operazioni finanziarie.
La banca proponeva opposizione avverso tale decreto, sostenendo innanzi alla Suprema Corte, tra l’altro, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Ministero, che non avrebbe fornito prova delle operazioni di riciclaggio che sarebbero state effettuate dalla banca, né avrebbe fornito le ragioni sulla base delle quali sarebbe stato affermato il reato di riciclaggio, peraltro inesistente nel caso di specie.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando come la normativa in base alla quale il Ministero ha agito non postula necessariamente la compresenza di un reato dl riciclaggio, ma sanziona anche la sola omessa segnalazione di operazioni sospette. La questione sollevata della inesistenza di operazioni di riciclaggio (quale eventuale causa di inesistenza dell’obbligo di segnalazione nella fattispecie eluso e sanzionato) ha solo valenza meritale ed era dunque insostenibile, alla stregua di quanto accertato, con proprio congruo e logico apprezzamento in fatto, dalla Corte di merito.