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Sanzioni a Russia e Bielorussia: indicazioni UIF sulle comunicazioni dei beni congelati

22 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicato del 18 agosto 2022, la UIF ha fornito le indicazioni necessarie sulle comunicazioni obbligatorie e sulle misure di verifica in materia di esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1273/2022.

In particolare:

  • le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono obbligati a comunicare immediatamente all’autorità competente qualsiasi informazione volta a agevolare il rispetto del Regolamento, come, ad esempio, le informazioni relative ai conti e agli importi congelati o relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato I del Regolamento che non sono stati ancora trattati come congelati, e a collaborare con tale autorità per le relative verifiche (articolo 8);
  • i soggetti elencati nell’allegato I del Regolamento sono tenuti a trasmettere all’autorità nazionale competente le informazioni relative a fondi o a risorse economiche appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati nel relativo Stato membro e collaborare con tale autorità competente per le relative verifiche; tali informazioni vanno trasmesse prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco (articolo 9).

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), con delibera dell’11 agosto 2022, ha determinato l’incarico alla UIF, alla ricezione e alla raccolta delle informazioni di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 269/2014 e alla definizione di contenuti e formati.

Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento sono trasmesse dalla UIF alla Commissione Europea, previa informativa al CSF.

La UIF provvede a verificare che le informazioni relative ai fondi trovino coerente riscontro nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi del d.lgs. 109/2007, relative ai medesimi fondi.

Le informazioni che riguardano risorse economiche vengono rese disponibili alla Guardia di Finanza per le verifiche a esso demandate sul congelamento di tali risorse.

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