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Sanzioni AGCM: modifiche alle linee guida sulla quantificazione

18 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’AGCM ha posto in consultazione delle modifiche alla Delibera AGCM n. 25152/2014, ovvero alle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, in applicazione dell’art. 15, comma 1, L. 287/1990.

L’Autorità ha ritenuto necessario modificare le citate Linee Guida, al fine di aggiornare la relativa disciplina e tenere conto della giurisprudenza in materia di sanzioni e della prassi decisionale dell’AGCM.

Queste le modifiche apportate, in estrema sintesi:

  • In applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 185/2021 che attua la Direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Direttiva ECN+), è stato eliminato il riferimento alla “gravità” delle infrazioni quale presupposto per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Autorità
  • Il paragrafo 10, in attuazione delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 185/2021 all’art. 15, comma 1-bis, della l. n. 287/1990, è stato modificato nel senso che, qualora l’infrazione di un’associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, il valore delle vendite corrisponderà in generale alla somma dei valori delle vendite direttamente o indirettamente realizzate dagli stessi
  • Con riferimento alla sezione II.5, “Collusione nell’ambito di procedure di gare di appalti pubblici”, al paragrafo 18 è stata aggiunta la previsione secondo cui, nel caso in cui una o più gare oggetto di concertazione non siano aggiudicate alle parti dell’intesa, si considera come valore delle vendite l’offerta presenta dal partecipante che si sarebbe dovuto aggiudicare la gara secondo il disegno spartitorio, salvo che tale valore non sia attendibile o sufficientemente rappresentativo
  • Al paragrafo 20 è stata modificata la soglia di incidenza di ciascuna circostanza aggravante o attenuante considerata, riducendola dal 15% al 10% e la percentuale complessiva attribuibile – sia nel caso di aumento che di riduzione della sanzione – dal 50% al 30%; sul punto, le Linee Guida sulla Compliance antitrust (cfr. provvedimento n. 27356/2018) saranno riviste prevedendo anche in tale sede una soglia di riduzione massima della sanzione pari al 10%, in luogo del 15% di cui al testo vigente. In particolare, potrebbero essere previsti i seguenti benefici:
    • fino al 10%, nel caso di programmi adeguati adottati prima dell’avvio dell’istruttoria che abbiano funzionato efficacemente, permettendo la tempestiva scoperta e interruzione dell’illecito prima dell’avvio
    • fino al 5%, nel caso di programmi non manifestamente inadeguati adottati prima dell’avvio dell’istruttoria, a condizione che l’impresa integri adeguatamente il programma e inizi a darvi attuazione dopo l’avvio del procedimento
    • nessuna attenuante per i programmi manifestamente inadeguati o per i programmi adottati ex novo dopo l’avvio dell’istruttoria.
  • Al paragrafo 24 si è modificata dal 50% al 45% la riduzione prevista nel caso del c.d. amnesty plus, ovvero nel caso in cui l’impresa fornisca informazioni ritenute decisive per l’accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto del procedimento

La consultazione verrà chiusa decorsi 30 giorni dal giorno di pubblicazione della stessa nel sito web dell’Autorità.

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