La Seconda Sezione della Corte di Giustizia UE, con sentenza del 05 settembre 2024, resa nella causa C‑109/23, si è pronunciata sull’ambito di operatività delle sanzioni UE contro la Russia, ovvero sulla possibile violazione del divieto di fornire servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche stabilite in Russia, da parte di un notaio, in sede di autenticazione di un contatto di vendita.
Il caso oggetto del rinvio pregiudiziale da parte di un Tribunale tedesco, concerneva il rifiuto di un notaio di autenticare un contratto di vendita avente ad oggetto un immobile, appartenente ad una società russa: ciò in quanto il notaio non poteva escludere che tale autenticazione violasse il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche stabilite in Russia.
Si ricorda che tale divieto generale è stato introdotto con il Regolamento 2022/1904, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014, al fine di intensificare la pressione esercitata sulla Russia affinché essa metta fine alla sua guerra di aggressione contro l’Ucraina.
Tale divieto si applica pertanto, dal 2022, a tutte le persone giuridiche stabilite in Russia, indipendentemente se siano iscritte negli elenchi di persone alle quali si applicano sanzioni quali il congelamento dei fondi.
Secondo la Corte di Giustizia UE, tuttavia, l’autenticazione, da parte di un notaio, di un contratto di vendita di un bene immobile appartenente a una persona giuridica stabilita in Russia non rientra nel divieto di fornirle servizi di consulenza giuridica.
Infatti, con l’autenticazione, il notaio svolge, in modo indipendente e imparziale, una funzione di servizio pubblico affidatagli dallo Stato: non sembra fornire, al di là di tale autenticazione, una consulenza giuridica destinata a promuovere gli interessi specifici delle parti.
Peraltro, secondo l’interpretazione della Corte, neppure l’attività svolta dal notaio per garantire l’esecuzione di un contratto di compravendita autenticato di un bene immobile implica la prestazione di consulenza giuridica.
Fra tali attività vi rientrano dunque:
- il trasferimento dell’importo del prezzo di vendita al venditore
- la rimozione degli oneri gravanti sull’immobile
- la trascrizione del trasferimento di proprietà nel registro fondiario
Inoltre, neppure un interprete che interviene nell’ambito dell’autenticazione notarile non fornisce consulenza giuridica, e, pertanto, nemmeno le sue prestazioni rientrano nel divieto di cui trattasi.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte:
L’articolo 5 quindecies, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, deve essere interpretato nel senso che:
– né l’autenticazione, da parte di un notaio di uno Stato membro, di un contratto di vendita di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato membro e appartenente a una persona giuridica stabilita in Russia,
– né gli atti di esecuzione di un siffatto contratto autenticato compiuti da tale notaio ai fini della cancellazione degli oneri su tale immobile, del pagamento del prezzo della vendita al venditore e della trascrizione del trasferimento di proprietà nel registro fondiario,
– né le prestazioni di traduzione fornite da un interprete in occasione di tale autenticazione al fine di assistere il rappresentante di tale persona giuridica che non padroneggia la lingua della procedura di autenticazione,
rientrano nel divieto di fornire servizi di consulenza giuridica a una tale persona giuridica, previsto da tale disposizione.