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Giurisprudenza

Sanzioni Consob: decorrenza del termine di 180 giorni ex 195 T.U.F. e obblighi di vigilanza del consiglio di sorveglianza

18 Marzo 2020

Lorenzo Baldacci

Cassazione Civile, Sez. II, 25 febbraio 2020, n. 4957 – Pres. Petitti, Rel. Sabato

Di cosa si parla in questo articolo

Il caso in esame afferisce all’irrogazione, da parte della CO.N.SO.B., di sanzioni a componenti del consiglio di sorveglianza, tra i quali i due ricorrenti in Cassazione, di una società quotata, poi sottoposta a procedura concorsuale, per non aver vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa, nonché dei sistemi di controllo interno e amministrativo-contabile della società, in spregio al dettato dell’art. 149, commi 1, lett. c), 4-bis, T.U.F. Nella specie, erano emerse, tra l’altro, l’assenza di procedure adeguatamente formalizzate per i principali processi aziendali e la mancanza di procedimenti amministrativo-contabili scritti a supporto della redazione del bilancio.

La sentenza si snoda sostanzialmente attorno a due nuclei tematici, individuati in altrettanti motivi di ricorso, aventi ad oggetto, l’uno, la tardività della contestazione degli addebiti ai sensi dell’art. 195 T.U.F., l’altro, l’indebita equiparazione nella materia de quo del consiglio di sorveglianza al collegio sindacale. Sul primo motivo, dando continuità all’orientamento consolidato (v. Cass. 30/10/2017, n. 25730), la Suprema Corte afferma che il termine perentorio di cui all’art. 195 T.U.F., il cui mancato rispetto estingue l’obbligazione nasconde dalla trasgressione, decorre dal momento in cui la CO.N.SO.B., esaurita l’attività istruttoria, sia in grado di adottare la decisione di propria competenza.

Data la complessità della materia, tuttavia, la valutazione del giudice deve essere scevra da automatismi che facciano coincidere puramente e semplicemente il dies a quo con il momento della conclusione dell’attività d’indagine o il deposito delle relazioni da parte dei funzionari incaricati, né con il giorno dell’adunanza dell’organo competente a deliberare la misura, dovendo piuttosto il giudicante, ferma la necessità che tali verifiche si concludano in tempo ragionevole, concentrarsi nella ricerca del momento in cui la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento (in consonanza con un filone giurisprudenziale costante nel tempo pur nella modificazione del quadro normativo, Cass. Sez. Un., 09/03/2007, n. 5395, nonché Cass. 18/03/2008, n. 7257, 08/04/2009, n. 8561, 02/12/2011, n. 25836, 03/05/2016, n. 8687 e 25/01/2017, n. 1890).

Il giudizio da ultimo menzionato, che rimane di fatto e, pertanto, non oggetto di sindacato da parte della Corte di Cassazione, deve riguardare, da un lato, il tempo ragionevolmente necessario perché l’autorità competente giunga ad una completa conoscenza dell’illecito, avendo riguardo alla difficoltà del caso concreto, e, pur senza entrare in valutazioni di opportunità circa l’esercizio del potere sanzionatorio, rilevare se vi sia stata una “ingiustificata e protratta inerzia … durante o dopo la raccolta dei dati d’indagine” (così espressamente Cass. 08/08/2005, n. 16642, citata anche nel provvedimento qui massimato, nonché Cass. 30/05/2006, n. 12830, Cass. 13/12/2011, n. 26734 e Cass. 03/09/2014, n. 18574). Dall’altro, il giudice dovrà valutare la superfluità o meno degli atti di indagine, ponendosi in un’ottica ex ante e censurando unicamente quell’attività volta a verificare tempi, modi ed entità di violazioni già compiutamente accertate, a nulla rilevando che gli accertamenti si siano successivamente rivelati inutili.

Circa il secondo motivo, la Suprema Corte, pur riconoscendo che, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, il consiglio di sorveglianza del dualistico assommi sia i compiti di vigilanza (e le correlative responsabilità) del collegio sindacale nel modello tradizionale, sia molte delle funzioni dell’assemblea, non accoglie l’opposta censura indirizzata alla sentenza appellata dai ricorrenti, affermando che il tenore letterale dell’art. 149 T.U.F. espressamente estende i doveri del collegio sindacale enumerati ai commi 1, 3 e 4 della citata disposizione anche al consiglio di sorveglianza. La Suprema Corte ha pertanto rigettato entrambi i motivi e, per l’effetto, il ricorso.

 

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