La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1147 dell’11 gennaio 2024 (Pres. Carrato, Rel. Fortunato), si è pronunciata su un caso di insider trading e, più precisamente, di insider trading “secondario”, ossia un’operazione su strumenti finanziari compiuta da chi, pur non ricoprendo alcun ruolo nella società emittente, si trova comunque ad essere in possesso di informazioni privilegiate e conosca o possa conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
La fattispecie di insider trading c.d. secondario è sanzionata dall’art. 187-bis t.u.f., il quale, secondo la Corte di Cassazione, “presuppone che sia accertato […] il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne sia fatto, compiendo operazioni su strumenti finanziari”. Peraltro, la Corte precisa come, ai sensi della disposizione appena richiamata, “l’espressione ‘informazione’ [vada] intesa quale ‘conoscenza’, non occorrendo, ai fini della configurabilità dell’illecito, anche la prova che tale conoscenza sia stata trasmessa da altri all’agente”.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnativa promossa dal “trader” avverso la pronuncia di Corte d’Appello confermativa delle sanzioni comminategli da Consob per abuso di informazioni privilegiate.
Al soggetto sanzionato era stato contestato di aver acquistato azioni di una società sulla base di informazioni privilegiate relative ad un’operazione di change of control che la coinvolgeva, nonché di aver ceduto tali informazioni ad un terzo affinché anche questi acquistasse le azioni della società.
Reso pubblico l’accordo in forza del quale avveniva il cambio di controllo della società, essi vendevano le rispettive partecipazioni, realizzando un’importante plusvalenza.