Il regime sanzionatorio Consob è conforme alla disciplina del giusto processo così come delineata dall’ art. 6 Convenzione EDU in quanto impugnabile avanti la Corte d’Appello e le sanzioni sottoposte ad un sindacato giurisdizionale pieno di natura sostitutiva.
La Suprema Corte ricorda infatti come le sanzioni Consob, pur qualificate come amministrative, ma sostanzialmente penali, debbano rispettare i criteri elaborati dalla Corte EDU, e sottostare quindi alle garanzie del giusto processo. Garanzie che, in accordo con i principi europei, gli Stati possono scegliere se realizzare già nella fase amministrativa o mediante l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio amministrativo ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva (come nel caso appunto delle sanzioni Consob, in cui non è dubitale che la Corte d’Appello debba essere considerata un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e davanti al quale è garantita la pienezza del contraddittorio e la pubblicità dell’udienza).