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Giurisprudenza

Sanzioni Consob: l’afflittività va rapportata al contesto normativo

22 Febbraio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. II, 3 ottobre 2023, n. 27833 – Pres. Manna, Rel. Giannaccari

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27833 del 3 ottobre 2023 (Pres. Manna, Rel. Giannaccari) ha negato che le sanzioni comminate dalla Consob, di cui all’art. 190 del Testo Unico della Finanza, abbiano carattere sostanzialmente penale, quanto ad afflittività.

In particolare, la Corte ha affermato che “la valutazione sull’afflittività di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce”, con la precisazione che, “nell’ordinamento sezionale del credito e della finanza (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 250.000,00 non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnativa promossa dal direttore generale di un istituto di credito avverso la sentenza di Corte d’Appello confermativa di una sanzione pecuniaria comminata da Consob.

In particolare, l’Autorità di vigilanza aveva contestato al direttore generale, nell’ambito di un’operazione di parziale cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della banca:

  • di aver omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interessi nel collocamento sul mercato primario dei titoli e nella loro successiva negoziazione sul mercato secondario;
  • carenze di carattere procedurale, di presidio e di controllo in relazione all’attività di valutazione e di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, nonché reiterate condotte irregolari in materia di profilatura dei prodotti finanziari e della clientela;
  • irregolarità nel pricing dei prodotti in questione;
  • la trasmissione a Consob di informazioni incomplete o non veritiere in relazione a taluni profili dell’operazione.
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