La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8437 del 31 marzo 2025 (Pres. M. Falaschi, Rel. R. Guida), si è pronunciata in materia di sanzioni irrogate da Consob, con particolare riferimento ai temi delle tempistiche del procedimento sanzionatorio e della possibilità per la Commissione di avvalersi delle risultanze istruttorie di Banca d’Italia.
Il caso vedeva Consob impugnare la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze aveva annullato la sanzione pecuniaria comminata nel 2016 dall’Autorità ad un amministratore di banca per violazione della normativa in materia di servizi d’investimento.
In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto che Consob avesse già acquisito da Banca d’Italia – impegnata nella gestione della crisi della banca – tutta la documentazione rilevante ai fini del procedimento sanzionatorio già nel 2014 e, quindi, avrebbe comminato le sanzioni tardivamente rispetto al termine di centottanta giorni di cui all’art. 195 t.u.f.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo la decisione alla Corte d’Appello ed invitandola a conformarsi ad alcuni principi di diritto già affermati, mutatis mutandis, in altre pronunce (come nelle sentenze nn. 27009 del 18 ottobre 2024 e 5292, 5293 e 5296 del 28 febbraio 2025).
In primo luogo, la Corte ha ricordato che «il momento dell’accertamento – ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, t.u.f. – che presuppone un’attività istruttoria, non coincide con quello dell’acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’Autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’Autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno dell’infrazione». In altre parole, «“constatazione del fatto” e “accertamento del fatto” sono due concetti diversi».
La Corte, quindi prosegue, precisando che «l’accertamento dell’illecito amministrativo in materia di intermediazione finanziaria non s’identifica nella fine dell’attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità della fattispecie».
Peraltro, «spetta all’autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un’attività di indagine; al giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante, e non la congruità ex post, dell’indagine amministrativa prodromica all’adozione del provvedimento sanzionatorio».
Infine, la Corte si sofferma sull’ipotesi in cui intervengano due Autorità, come nel caso di specie, che ha visto intervenire sia Banca d’Italia, nella gestione della crisi della banca, sia Consob, quale Autorità di vigilanza sui mercati finanziari: in tal caso, «si deve presumere, fino a prova contraria, che l’Autorità non ispezionante [nel caso, Consob] sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro Organo di vigilanza [nel caso, Banca d’Italia] quando riceve da quest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati».
In particolare, prosegue la Corte, «nel caso in cui […], all’esito della verifica ispettiva da parte di Banca d’Italia, l’intermediario sia sottoposto ad amministrazione straordinaria, si presume iuris tantum che Consob sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate da Banca d’Italia nel momento in cui riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o quando le vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati da Banca d’Italia, rilevanti anche ai fini della vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari demandata alla Commissione».