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Giurisprudenza

Sanzioni Consob: termine per la contestazione degli illeciti

3 Aprile 2023

Cassazione Civile, Sez. II, 30 marzo 2023, n. 9022 – Pres. Manna, Rel. Oliva

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 9022 del 30 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sul termine per la contestazione degli illeciti per l’irrogazione delle sanzioni da parte della Consob.

In materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la Banca d’Italia o la Consob in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività istruttoria, siano in grado di adottare le decisioni di loro competenza.

La pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’accertamento per l’irrogazione delle sanzioni da parte di Consob: nell’attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell’intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio.

Ciò tuttavia, la Cassazione non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità delle sanzioni Consob, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto -e quindi dovuto- esserlo.

Ne consegue che il momento dell’accertamento degli illeciti amministrativi da cui derivino le sanzioni Consob, in materia di intermediazione finanziaria, non coincide, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l’attività accertativa è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, o sono state comunque rese disponibili le informazioni relative ai fatti contestati, e neppure con la data in cui l’autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione.

In particolare, non con il primo, perché la pura constatazione dei fatti non comporta di per sé il loro accertamento, se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione delle relazioni o rapporti, o la trasmissione delle informazioni, sia il loro esame da parte dell’autorità di supervisione, devono essere compiuti in un momento necessariamente successivo alla disponibilità del materiale istruttorio, ancorché nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi.

Ne discende che occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, indipendentemente dalle date di deposito delle relazioni o rapporti, di disponibilità delle informazioni o di sottoposizione o convocazione rispetto agli organi volitivi dell’autorità di supervisione, il momento – necessariamente successivo alla conclusione delle verifiche – in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione.

La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all’acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi evidentemente rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità.

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