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Giurisprudenza

Sanzioni per omessa segnalazione di operazioni sospette: il dies a quo decorre dal giorno del “possibile” accertamento

16 Dicembre 2013

Corte d’Appello di Roma, Sez. I, 02 ottobre 2013, n. 5170

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 5170 del 02 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Roma ha espresso il proprio orientamento circa la corretta individuazione del termine di decorso dei 90 giorni per la notifica della sanzione amministrativa relativa alla mancata segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art. 3 dalla legge 197/91 (Legge Antiriciclaggio).

Secondo quanto previsto in materia di sanzioni amministrative dall’art. 14 della Legge 689/81 “se non è avvenuta la contestazione immediata […] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.

La Corte, riprendendo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia di intermediazione finanziaria (sentenza n. 5395 del 2007), ha evidenziato come l’“accertamento”, che individua il dies a quo del termine all’esito di cui deve far seguito la contestazione, non coincide necessariamente con la pura constatazione dei fatti nella loro materialità, posto che vi sono alcuni ambiti che richiedono valutazioni complesse non effettuabili nell’immediatezza della percezione. Ciò tuttavia non esclude che a tali valutazioni si deve procedere in tempo “ragionevole”, e che, in sede di opposizione, il giudice, ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale dei termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto, è quindi dovuto, esserlo.

In altri termini occorre individuare, secondo la particolarità dei casi, ed indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di riunione della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento.

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