Con sentenza n. 29401 del 28 dicembre 2011, la Corte di Cassazione affronta il tema dell’esenzione del contribuente da responsabilità amministrativa tributaria per incertezza normativa oggettiva.
Richiamando i propri precedenti orientamenti, la Corte ricorda come, in generale, l’esenzione da sanzioni tributarie postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa. Tale attività interpretativa deve essere demandata al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
Diversamente, la c.d. “interpretazione ministeriale”, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola nè i contribuenti né i giudici, nè costituisce fonte di diritto.
Per tale motivo, le Istruzioni Ministeriali per la dichiarazione dei redditi non costituiscano elemento sufficiente ad escludere la ricorrenza della fattispecie di cui dell’art. 8 del d.lgs. 546/92 secondo cui “la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.