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Attualità

Scambio automatico di informazioni: dal 2016 informazioni finanziarie senza segreti

19 Gennaio 2016

Stefano Massarotto, Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (cfr. contenuti correlati) che rende operativi gli accordi internazionali sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali introducendo nell’ordinamento italiano lo standard OCSE del 2014 (c.d. Common Reporting Standard – “CRS”) e divenuto il riferimento imprescindibile per una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale transnazionale.

Con riferimento ai periodi di imposta a partiredal 2016, le Autorità fiscali degli Stati UE ed extra-UE partecipanti allo standard OCSE si scambieranno reciprocamente le informazioni ottenute dalla comunità degli intermediari finanziari, relative a conti finanziari e ai titolari dei medesimi, inclusi i dati dei titolari effettivi di entità (trusts, fondazioni, etc.) e dei beneficiari di polizze assicurative di natura finanziaria.

L’antefatto: lo Standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni fiscali (CRS)

A seguito dell’approvazione, nel 2010, da parte del Congresso degli Stati Uniti, del “Foreign Account Tax Compliance Act” (comunemente denominato FATCA), si è sviluppata una spinta politica per l’adozione di uno standard globale di scambio automatico reciproco di informazioni fiscali del tutto simile al FATCA.

Ne è nato il Common Reporting Standard (CRS), approvato dall’OCSE nel 2014, che prevede:

  1. un Modello di accordo intergovernativo (sono fornite due versioni: bilaterale e multilaterale);
  2. un comune set di regole procedurali relative all’adeguata verifica fiscale dei conti finanziari (c.d. due diligence fiscale);
  3. un Commentario contenente i chiarimenti interpretativi; e
  4. un set di regole tecniche che disciplinano la trasmissione delle informazioni.

L’attuazione del Common Reporting Standard

L’attuazione del CRS tra i Paesi membri dell’UE è avvenuta adottando la Direttiva 2014/107/UE, che ha modificato la Direttiva 2011/16/UE sulla Cooperazione amministrativa in ambito fiscale. La Direttiva ha il pregio di aver recepito un unico standard globale (appunto il CRS, figlio del FATCA), riducendo al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli intermediari finanziari chiamati ad attuarlo, garantendo nel contempo il rispetto della privacy dei contribuenti in conformità alle direttive europee in materia. Conseguenza della Direttiva è che dal 1 gennaio 2016 il set di informazioni fiscali di natura finanziaria oggetto di scambio tra i Paesi UE è decisamente molto più ampio e dettagliato di quanto prevedeva, in precedenza, la Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio.

Lo scambio di informazioni in via automatica con Paesi extra-UE si è basato invece sulla Convenzione per la Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale del 1988 dell’OCSE (come modificata nel 2010) e sull’Accordo quadro multilaterale (MCAA) sviluppato nel 2014 dall’OCSE e aperto alla firma di tutte le Giurisdizioni interessate a parteciparvi. L’Accordo, i cui Paesi firmatari sono attualmente 78, prevede lo scambio reciproco automatico di informazioni fiscali dei conti finanziari già a partire dal 2017 con riferimento al periodo di imposta 2016 (per talune giurisdizioni, tra cui Svizzera ed Austria, è previsto che lo scambio avvenga nel 2018 con dati del 2017). L’elenco dei Paesi con cui è attivo lo scambio reciproco e le relative tempistiche (2017/2018) si trova negli Allegati C e D del citato Decreto 28 dicembre 2015.

Gli effetti del Common Reporting Standard

Il Decreto 28 dicembre 2015 prescrive quali siano le informazioni che gli intermediari finanziari italiani devono raccoglie e trasmettere all’Agenzia delle Entrate e quali sono le regole procedurali da seguire. Attuando la Direttiva 2014/107/UE e la Legge n. 95/2015, il Decreto permette agli intermediari di utilizzare le medesime procedure che già ora utilizzano ai fini FATCA nonché le procedure AML/KYC di adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007(c.d. “wider approach”), consentendo di attuare sinergie e di contenere i costi di compliance amministrativa.

La categoria degli intermediari finanziari tenuti alle comunicazioni e le informazioni finanziarie previste dal Common Reporting Standard sono notevolmente ampie, al fine di limitare le “scappatoie fiscali” e le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione.

In particolare:

  • le informazioni finanziarie saranno ricevute ora dalle Autorità fiscali degli Stati partners in formato elettronico, con periodicità annuale, e in modo automatico;
  • saranno oggetto di comunicazione le informazioni finanziarie relative ad ogni conto finanziario intrattenuto presso una giurisdizione partner e intestato a persone fisiche o entità – quali, ad esempio, società, fondazioni, trust – di cui una o più persone fisiche risultino “titolari effettivi” ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio (c.d. look-through approach), nonché i beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario;
  • in relazione ad ogni conto finanziario saranno forniti, innanzitutto, tutti gli estremi identificativi della persona oggetto di comunicazione (ad esempio, nome, indirizzo, Stato di residenza, codice fiscale), nonché del conto finanziario (tra cui, numero di conto ed estremi identificativi dell’intermediario finanziario);
  • inoltre, le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate riguardano non solo i redditi di capitale – quali cedole, interessi e dividendi – ma altresì i saldi di conto e i corrispettivi delle vendite e riscatti degli strumenti finanziari.

Un’arma in più nel contrasto alla detenzione illecita di attività finanziarie all’estero

Oltre 90 giurisdizioni – anche quelle storicamente “opache”, quali, Svizzera, Isole Cayman, Bahamas, etc. – hanno annunciato la loro adesione allo standard globale di scambio di informazioni: di queste, 56 giurisdizioni si sono impegnate a darvi attuazione nel 2016 (per poi scambiare i dati nel 2017), mentre circa 40 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un anno (2018).

A seguito dell’adozione del Common Reporting Standard, l’Italia riceverà quindi le informazioni relative alle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti in Italia, e, reciprocamente, trasmetterà le medesime informazioni agli altri Paesi partner in relazione ai rispettivi residenti. Di conseguenza, il Fisco italiano avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie a “mappare” le disponibilità finanziarie estere e ad avviare i relativi controlli, rendendo sempre più difficile occultare all’estero patrimoni e redditi.

E il Quadro RW sarà abolito?

Alla luce di quanto sopra, ci si chiede se siano ancora leciti – alla luce dei principi comunitari – gli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) per le attività finanziarie depositate presso intermediari finanziari residenti negli Stati partecipanti allo scambio automatico di informazioni.

Infatti, potrebbero sussistere profili di incompatibilità con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, qualora le autorità tributarie dello Stato di residenza di un contribuente (in questo caso, l’Italia), pur disponendo di informazioni in merito all’esistenza di attività finanziarie all’estero (le informazioni finanziarie ottenute annualmente a seguito dello scambio automatico di informazioni) impongano ulteriori adempimenti (la compilazione del Quadro RW) rispetto a quelli previsti per gli assets finanziari presenti sul territorio nazionale.

Ma di questo tema, ce ne occuperemo in un prossimo approfondimento.

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