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Attualità

Scambio di informazioni antiriciclaggio tra soggetti obbligati: la disciplina negli Stati Uniti

11 Gennaio 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Di cosa si parla in questo articolo
AML

L’attuale disciplina antiriciclaggio italiana, che dà attuazione alle Direttive europee[1], prevede la possibilità che le Autorità di Controllo collaborino tra loro scambiandosi informazioni concrete e attuali collegate a casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia al livello nazionale sia sotto il profilo della cooperazione internazionale, in particolare tra la UIF e le altre Financial Intelligence Units[2]. Nulla invece è previsto per quanto attiene a scambi o condivisione di informazioni tra i diversi soggetti obbligati con la finalità di meglio calibrare la loro attività di compliance AML/CFT[3]. A questi ultimi vengono fornite notizie e indicazioni solo su casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che si sono già verificati e che le Autorità di Controllo hanno affrontato in passato (es. Quaderni dell’antiriciclaggio della UIF), secondo un approccio che si potrebbe definire autoptico, se non addirittura archeologico, rispetto alla rapidità evolutiva delle modalità e delle tecniche di trasferimento e occultamento di proventi illeciti. Naturalmente, fornire elementi informativi e “casi di studio” è certamente un utile strumento per calibrare meglio e aggiornare il lavoro delle strutture AML/CFT dei soggetti obbligati, ma un eventuale scambio di informazioni tra loro su elementi di rischio potenziali e attuali in termini preventivi – sotto la supervisione delle Autorità di Controllo di settore – potrebbe essere un ottimo precursore di possibili criticità per arricchire le procedure di onbording e ongoing della clientela, nonché segnalare operazioni sospette.

Negli Stati Uniti, invece, la condivisione di informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo tra soggetti obbligati è consentita, su base volontaria, ed è ritenuta fondamentale per identificare, segnalare e prevenire l’uso distorto del sistema finanziario, con la finalità di arricchire le rispettive infrastrutture di compliance nello specifico settore. La Sezione 314 (b) dello USA Patriot Act[4] dà la possibilità alle istituzioni finanziarie ed ai soggetti obbligati in genere di scambiare tra loro informazioni per migliorare le misure AML/CFT. La condivisione è possibile tra diverse entità ed in particolare: banche, casinò e case da gioco, società di servizi monetari, società di brokeraggio di titoli, futures o materie prime, fondi comuni di investimento, assicurazioni, commercianti di metalli preziosi, pietre preziose o gioielli, operatori di sistemi di carte di credito, società finanziarie, imprese sostenute dal governo e associazioni costituite dalle istituzioni finanziarie.

Il 10 dicembre 2020, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)[5] ha aggiornato le linee guida relative al “Programma 314 (b)”[6], incoraggiando tutti i destinatari ad incrementare il più possibile il ricorso allo scambio di informazioni per ampliare i rispettivi ecosistemi di customer due diligence. Il documento ribadisce che la sharing information tra le istituzioni finanziarie può portare sicuri vantaggi in termini di:

  • raccolta di informazioni supplementari sui clienti e le transazioni potenzialmente sospette, soprattutto se connotate da particolare complessità dovuta all’intervento di una pluralità di intermediari finanziari, entità e differenti giurisdizioni;
  • “costruzione” di una più completa e accurata immagine del cliente supportando il processo di monitoraggio della sua complessiva operatività e delle transazioni eseguite;
  • condivisione con altri istituti finanziari di potenziali sospetti su clienti di cui potrebbero non essere a conoscenza e, di conseguenza, arricchire con maggiori elementi eventuali segnalazioni di operazioni sospette (Suspicious Activity Report – SARs); infatti proprio tale strumento di “cooperazione” potrebbe consentire al soggetto obbligato di propendere per l’inoltro di una SAR;
  • individuazione di nuove metodologie e schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

FinCEN, ribadendo che l’istituto previsto dalla Sezione 314 (b) dello USA Patriot Act ha carattere strettamente volontario, analizza le informazioni che i soggetti obbligati sono autorizzati a scambiare tra loro in merito ad attività che si sospetti possano sottendere a finanziamento del terrorismo o riciclaggio. I dati potranno riguardare operazioni collegate a proventi di specifici reati presupposto (specified unlawful activities – SUAs), ma anche eventuali sospetti sulla provenienza dei fondi interessati. Le linee guida precisano che, ai fini della condivisione delle informazioni, è sufficiente vi sia un ragionevole motivo per ritenere che queste siano riferibili ad attività che possono comportare riciclaggio o terrorismo senza, tra l’altro, la necessità di individuare e quantificare i proventi illeciti. La sharing information è inoltre possibile relativamente a ipotesi di tentativi di effettuare transazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La FIU statunitense indica che non sono previste limitazioni alle modalità e al tipo di informazioni che le istituzioni interessate possono condividere, purché siano coerenti con le indicazioni del “Programma 314 (b)”; ovviamente occorrerà impiegare adeguate procedure per tutelare la sicurezza e la riservatezza dei flussi di comunicazione, utilizzandoli solo per le finalità AML/CFT. Nel caso in cui venga inoltrata una segnalazione di operazione sospetta (anche) grazie a notizie assunte tramite la Sezione 314 (b), FinCEN richiede che ciò venga specificato proprio per consentire di monitorare il positivo utilizzo dello strumento da parte dei soggetti obbligati. Non è permesso, però, condividere una SAR o divulgare qualsiasi tipo di informazione a questa relativa o che ne possa rilevare l’esistenza: le segnalazioni vanno trasmesse solo all’Autorità di Controllo[7]. Viene concessa la facoltà ai soggetti obbligati di presentare segnalazioni antiriciclaggio congiunte (joint SARs) quando questi identifichino elementi di sospetto nell’ambito di una collaborazione attivata proprio a seguito della Voluntary Information Sharing, al fine di fornire più efficaci e complete informazioni. Solo in tale caso è ammesso lo scambio di dati e informazioni relativi alle SARs tra le entità segnalanti, derogando al rigoroso regime di riservatezza previsto dalla legislazione USA[8].

Da un punto di vista pratico è prevista una apposita procedura per condividere le informazioni tra i soggetti obbligati nel rispetto delle normative FinCEN[9], che poi gestirà i dati tramite una piattaforma informatica dedicata (FinCEN’s Secure Information Sharing System – SISS)[10], dove sarà necessario inizialmente registrarsi per consentire un preventivo controllo da parte dell’Autorità AML in merito sia alla registrazione che alle informazioni successivamente inserite nel portale “SISS”.

Sicuramente significativi sono i risultati derivanti dall’applicazione del programma di scambio di informazioni; infatti, per il solo 2019, si riscontra un importante numero di soggetti obbligati registrati alla “piattaforma 314 (b)”, pari a oltre 7.000 e un numero di segnalazioni di operazione sospette inviate grazie a tale strumento di circa 16.000[11].

 


[1] Direttiva 2018/843/UE (V Direttiva AML) e Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva AML).

[2] Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Capo III, artt. 12-13-13bis-13-ter.

[3] In relazione alla possibilità di condivisione di informazioni AML/CFT, il Provvedimento di Banca d’Italia sulle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 prevede la possibilità di condividere informazioni rilevanti solo nel contesto dei Gruppi bancari: Parte Quarta – Disposizioni applicabili ai gruppi.

[4] Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism (USA Patriot Act) Act – Title III – International money laundering abatement and antiterrorist financing Act of 2001 – Sec. 314. Cooperative efforts to deter money laundering – (b) Cooperation among financial institutions – 26 ottobre 2001 – https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf.

[5] Il Financial Crimes Enforcement Network è stato istituito con il Treasury Order nr. 105-08 del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti il 25 aprile 1990 e, attualmente, è integrato nel Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La missione istituzionale di FinCEN è proteggere da attività illecite il sistema finanziario e combattere il riciclaggio di denaro sporco e promuovere la sicurezza nazionale attraverso la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni finanziarie e l’uso strategico delle autorità finanziarie. FinCEN svolge la sua missione ricevendo e conservando i dati delle transazioni finanziarie; inoltre analizza e diffonde tali dati a fini di contrasto e coopera a livello globale con le organizzazioni omologhe degli altri Stati (FIU) e con gli organismi internazionali (GAFI, Gruppo Egmont). FinCEN esercita funzioni regolatorie principalmente ai sensi del Currency and Transaction Reporting Act del 1970 (il cui quadro legislativo viene comunemente definito “Bank Secrecy Act” – “BSA”), modificato dal Titolo III del Patriot Act del 2001, nonché da diverse norme che ne hanno esteso ed integrato i poteri e le competenze. Il BSA è il primo e più completo statuto federale che detta le linee di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il BSA autorizza il Segretario del Tesoro a emanare regolamenti che impongono alle banche e ad altri istituti finanziari di adottare una serie di precauzioni contro i reati finanziari, tra cui l’istituzione di programmi AML e l’archiviazione di rapporti connessi con indagini e procedimenti penali, fiscali e regolamentari, anche in materia di intelligence e antiterrorismo. Il Segretario del Tesoro delega il Direttore di FinCEN ad attuare, amministrare e far rispettare il Bank Secrecy Act e le altre normative di settore. Il Congresso degli Stati Uniti ha assegnato a FinCEN specifici poteri diretti alla raccolta, l’analisi e la diffusione a livello centrale delle informazioni connesse al monitoraggio del sistema finanziario a supporto delle Autorità pubbliche e dell’industria finanziaria a livello federale, statale, locale e internazionale.

[6] Section 314(b) Fact Sheet – 10 dicembre 2020 – https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/314bfactsheet.pdf.

[7] In merito alla segretezza delle SARs si conferma quindi l’orientamento intransigente della normativa AML americana. Per approfondimenti sul tema: Diritto Bancario: Riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio: gli U.S.A. fanno sul serio – Antonio Martino e Ernesto Carile – 10/09/2020 – http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/riservatezza-delle-segnalazioni-antiriciclaggio-gli-usa-fanno-sul-serio.

[8] La disciplina per la presentazione di SARs congiunte e la possibilità per i segnalanti di condividerne le informazioni è disciplinata da appositi regolamenti FinCEN per i diversi soggetti obbligati: 31 C.F.R. (Code of Federal Regulatios – Title 31
Money and Finance: Treasury
) 1020.320(e)(1)(ii)(A)(2)(i) (banks); 31 C.F.R. 1021.320(e)(1)(ii)(A)(2) (casinos); 31 C.F.R. 1022.320(e)(1)(ii)(A)(2) (money services business – MSBs); 1023.320(e)(1)(ii)(A)(2)(i) (broker-dealers); 31 C.F.R. 1024.320(d)(1)(ii)(A)(2) (mutual funds); 31 C.F.R. 1025.320(e)(1)(ii)(A)(2) (insurance companies); 1026.320(e)(1)(ii)(A)(2)(i) (futures commission merchants and introducing brokers in commodities); 31 C.F.R. 1029.320(d)(1)(ii)(A)(2) (loan or finance companies); 31 C.F.R. 1030.320(d)(1)(ii)(A)(2) (housing government sponsored enterprises).

[9] 31 C.F.R. 1010.540: Voluntary information sharing among financial institutions.

[10] FinCEN’s Secure Information Sharing System – SISS: https://www.fincen.gov/314b/Register.

[11] Financial Crimes Enforcement Network. Strategic Operations Division. Office of Operational Information and Development. Information Sharing Insights – 314(b) Participation and Reporting – https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/314bparticipationinfo.pdf.

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