A fronte del recente scandalo LIBOR, che ha suscitato serie preoccupazioni in merito alle false comunicazioni da parte delle banche delle stime dei tassi sui prestiti interbancari, la Commissione europea, con comunicato del 25 luglio, ha reso nota la proprio decisione di affrontare questo tipo di manipolazione del mercato con l’adozione di modifiche alla proposta di regolamento e alla proposta di direttiva in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
Le nuove modifiche prevedono un chiaro divieto della manipolazione dei parametri, tra cui il LIBOR e l’EURIBOR, la cui violazione, integrando un reato, è perseguibile penalmente.
In particolare, per quanto attiene la proposta di regolamento sull’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, adottata dalla Commissione il 20 ottobre 2011, le modifiche decise dalla Commissione riguardano:
– il campo di applicazione del regolamento proposto al fine di includervi i parametri (benchmarks), fra cui qualsiasi indice commerciale o cifra pubblicata calcolato applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o di uno o più prezzi, comprese le stime di prezzi, tassi di interesse o altri valori, ovvero a sondaggi, con riferimento al quale è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario;
– le definizioni al fine di includere la definizione di parametro, che si basa, ampliandola, sulla definizione di “valore di riferimento” contenuta nella proposta di regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari; sono stati inclusi parametri quali i tassi di interesse e le merci;
– la definizione di reato di manipolazione del mercato (articolo 8) al fine di includervi la manipolazione o la tentata manipolazione dei parametri;
– i considerando del regolamento, al fine di giustificare l’ampliamento del campo di applicazione e l’estensione della previsione di reato alla manipolazione dei parametri.
Per quanto attiene la direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, le modifiche decise dalla Commissione riguardano:
– le definizioni al fine di inserirvi la definizione di parametro;
– il reato di manipolazione del mercato al fine di includervi la manipolazione dei parametri stessi;
– il reato di “istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato” al fine di includervi i comportamenti di questo tipo finalizzati alla manipolazione dei parametri.