In data 2 settembre 2013 l’Istituto di vigilanza per il settore assicurativo (Ivass) ha posto in pubblica consultazione il documento n. 9/2013 in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione (lo “Schema di Regolamento”).
La materia è attualmente disciplinata dal Regolamento Isvap n. 8 del 13 novembre 2007, ma lo Schema di Regolamento mira a sostituire la regolamentazione in vigore con altra che faciliti maggiormente e snellisca le operazioni liquidatorie.
Viene perciò assegnata una maggiore autonomia operativa agli organi delle procedure sulla scorta di quanto già previsto dalla legge fallimentare, aumentati gli elementi di comunicazione ed informativa da fornire all’Istituto di vigilanza, prevista la possibilità di sottoporre all’esame di un revisore esterno l’attività di gestione del procedimento concorsuale e stabiliti criteri più stringenti cui gli organi delle procedure devono attenersi nell’affidare incarichi a soggetti esterni.
Nell’ottica di concedere maggiore autonomia al commissario liquidatore si colloca la riduzione dell’area dei provvedimenti soggetti ad autorizzazione.
Vengono così elevate le soglie al superamento del quale scatta l’obbligo di preventiva autorizzazione per: il trasferimento di fondi dal conto vincolato al conto libero; la nomina di legali nelle liti attive e passive, le spese della liquidazione e la vendita di singoli beni mobili (ora parificato al limite contenuto nell’art. 35 L. Fall.); la vendita dei titoli di proprietà della compagnia in bonis; la vendita di singoli beni mobili; l’invio all’IVASS della documentazione giustificativa di spese; gli atti di cui all’art. 35 della legge fallimentare.
Lo Schema di Regolamento eleva il limite di giacenza del conto vincolato e specifica che nella documentazione inerente l’acquisto titoli deve essere precisata l’entità delle commissioni riconosciute all’intermediario.
Vengono stabiliti criteri più stringenti da osservare per l’affidamento degli incarichi esterni.
In particolare, tra l’altro, è previsto l’obbligo di evitare possibili situazioni di conflitto di interessi (di tale obbligo costituisce specificazione il divieto di conferire incarichi ai soggetti con cui la liquidazione intrattiene rapporti di collaborazione o consulenza a carattere continuativo); l’obbligo di utilizzare il criterio di rotazione nell’attribuzione degli incarichi; la possibilità di assegnare incarichi seriali a medesimi soggetti solo se giustificato da ragioni di efficienza e di contenimento dei costi; il divieto di riconoscere agli esercenti professioni regolamentate onorari in misura superiore a quanto stabilito dal D.M. 140/2012 (da intendersi presumibilmente come obbligo di pattuire compensi entro le soglie ivi previste).
I commissari liquidatori dovranno impartire disposizioni alle banche per la trasmissione, anche in via telematica, direttamente all’IVASS, in aggiunta alle comunicazioni inviate alla procedura, degli estratti conto bancari in cui siano indicate le movimentazioni mensili, corredati dal conto deposito titoli.
La relazione sull’andamento delle attività liquidatorie non avrà più cadenza trimestrale, ma semestrale.
Molto importante è la previsione che, a tutela del ceto creditorio e in un’ottica di trasparenza, nonché «anche a conferma del rispetto delle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private e nel presente Regolamento» attribuisce al commissario liquidatore la facoltà (che diventa obbligo in caso di richiesta dell’IVASS) di sottoporre a revisione l’attività Iiquidatoria o singoli suoi aspetti, avvalendosi di società operanti sul mercato.
Le perizie immobiliari non saranno più appannaggio esclusivo dell’Agenzia del Territorio (oggi incorporata nell’Agenzia delle Entrate). Il liquidatore potrà rivolgersi a operatori esperti od alla CONSAP e, dopo un esperimento di gara andato deserto, potrà conferito l’incarico della vendita per la durata di 3 e 6 mesi ad una società di intermediazione immobiliare.
Si prevede infine una più ampia pubblicità degli avvisi di gara, anche attraverso il web (compreso il sito dell’Ivass ed il sito www.astegiudiziarie.it).
Gli interessati possono presentare osservazioni entro il 15 ottobre 2013.