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Schrems II: in consultazione le raccomandazioni EDPB sulle misure supplementari per i trasferimenti di dati

14 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB), composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha posto in pubblica consultazione delle raccomandazioni che integrano gli strumenti di trasferimento dei dati per garantire il rispetto del livello UE di protezione dei dati personali, nonché raccomandazioni sulle cosiddette “garanzie essenziali europee” in rapporto alle misure di sorveglianza.

Le raccomandazioni fanno seguito alla sentenza a C-311/18 (Schrems II), in ragione della quale è stato stabilito che i titolari del trattamento che utilizzino clausole contrattuali tipo sono tenuti a verificare, caso per caso e, ove opportuno, in collaborazione con il destinatario dei dati nel paese terzo, se la legislazione del paese terzo garantisca un livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello vigente nello Spazio economico europeo.

Le raccomandazioni intendono assistere i titolari e responsabili del trattamento che siano esportatori di dati nell’individuazione e nell’attuazione di adeguate misure supplementari, ove queste siano necessarie per garantire ai dati trasferiti verso paesi terzi un livello di protezione sostanzialmente equivalente. In tal modo, il comitato mira a un’applicazione coerente del RGPD e della sentenza della Corte in tutto il SEE.

Per assistere gli esportatori di dati, le raccomandazioni contengono anche un elenco non esaustivo di esempi di misure supplementari nonché alcune delle condizioni necessarie per rendere efficaci le singole misure.

Per quanto riguarda le raccomandazioni sulle garanzie essenziali europee, esse devono ritenersi sono complementari alle raccomandazioni sulle misure supplementari e forniscono agli esportatori di dati elementi utili a stabilire se il quadro giuridico che disciplina in paesi terzi l’accesso delle autorità pubbliche ai dati per fini di sorveglianza configuri un’ingerenza giustificata nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, e quindi non sia in contrasto con gli impegni assunti dall’esportatore e dall’importatore attraverso lo strumento di trasferimento utilizzato fra quelli di cui all’articolo 46 del RGPD.

La consultazione avrà termine il 21 dicembre 2021.

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