Con ordinanza del 1 luglio 2024, n. 17997, la Corte di Cassazione (Pres. Magda, Rel. Pazzi) ha affrontato il tema dello scioglimento dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, stabilendo che, ai fini dello scioglimento ai sensi dell’art. 169-bis l.fall., debba necessariamente far seguito un decreto motivato che accolga l’istanza.
La Corte ha infatti espressamente stabilito che sicuramente “il debitore, a seguito della presentazione del ricorso di cui all’art. 161 l. fall., possa chiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti; la norma, tuttavia, prevede espressamente che a una simile manifestazione di volontà faccia seguito un decreto (motivato) che accolga l’istanza, una volta sentito l’altro contraente, e autorizzi lo scioglimento o la sospensione richiesti”.
Del tema della gestione dei contratti pendenti nell’ambito della composizione negoziata e del concordato preventivo, se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar organizzato dalla nostra rivista il prossimo 14 novembre “Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari – Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227“
Il caso di specie atteneva ad un concordato preventivo ex art. 161 l. fall. in cui era previsto lo scioglimento dei contratti preliminari ancora pendenti e la successiva alienazione degli immobili a cui gli stessi si riferivano.
La Suprema Corte ha ritenuto che “ai fini dell’omologa di un simile concordato occorreva, dunque, constatare che i contratti preliminari si erano sciolti per mutuo consenso”, trattandosi di contratti con forma scritta ad substantiam, “oppure, in alternativa, che vi era stata un’autorizzazione (del tribunale o del G.D.) allo scioglimento dei medesimi ai sensi dell’art. 169-bis l.fall.”.
Così, la Corte ha cassato la pronuncia di appello che, ai fini dello scioglimento dei contratti ineseguiti al momento dell’istanza di ammissione al concordato, aveva considerato sufficiente la manifestazione unilaterale della volontà di provocarne lo scioglimento, stabilendo che “i giudici distrettuali dovevano perciò verificare se le previsioni contenute all’interno del piano avessero trovato seguito in un provvedimento del tribunale che avesse autorizzato lo scioglimento dei contratti ai sensi dell’art. 169-bis, comma 1, l.fall.”.