Con ordinanza n. 14873 del 11 maggio 2022 (Presidente Scaldaferri, Rel. Nazzicone) la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei sindaci in una situazione di scioglimento della società.
In particolare, nel caso di specie, la società presentava una causa di scioglimento per perdite, essendosi ridotto il capitale sociale al di sotto del limite legale.
Ciononostante, gli amministratori effettuavano nuove operazioni non meramente liquidatorie o di mero completamento delle attività già intraprese.
Come ricorda la Cassazione, il compimento di operazioni non compatibili con lo stato di scioglimento della società risulta contrario agli obblighi di corretta gestione cui è tenuto l’amministratore.
A fronte del compimento di tali nuovi atti gestori, e di una situazione patrimoniale palesemente in perdita, i sindaci si erano limitata a generiche manifestazioni di perplessità e inviti nei confronti degli amministratori, non attivandosi per porre in essere tutte le attività necessarie per scongiurare il danno.
Nel confermare la responsabilità dei sindaci, la Cassazione ha ribadito il principio per cui, in caso di inerzia dei sindaci, la violazione dell’obbligo di adeguato controllo sulla condotta gestoria degli amministratori, e la connessa responsabilità, non può dirsi esclusa per il sol fatto che le perdite non siano state comunicate dagli amministratori, laddove, con un comportamento attivo conforme ai doveri della carica, il sindaco avrebbe potuto scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori.