Con Risposta n. 129 del 2 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul riparto delle posizioni soggettive fiscali in caso di scissione societaria.
In particolare, l’Agenzia ha evidenziato come il diritto al riporto a nuovo delle perdite pregresse rientri, senz’altro, tra le posizioni soggettive della società scissa suscettibili di attribuzione proporzionale in sede di scissione.
Le perdite fiscali non possono, infatti, essere considerate specifiche posizioni soggettive connesse in via diretta o per insiemi ad alcuni soltanto degli elementi patrimoniali della società scissa. La perdita fiscale, derivando da un’indistinta contrapposizione di componenti reddituali positivi e negativi, è un’entità unitaria non imputabile, per natura, a specifici beni patrimoniali. Di conseguenza, all’atto dell’unificazione delle due contabilità, come pure in sede di formazione del bilancio dell’incorporante, le perdite non trovano distinta rappresentazione, essendo ormai avvenuta, alla data dell’1 gennaio 2018, la “confusione” dei due soggetti.