Con ordinanza n. 33312 dell’11 novembre la V Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sottoposto alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza concernente la tassazione a titolo di imposta di registro degli atti di scissione di società.
In particolare, la questione verte sulla corretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.131/86, il quale dispone l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alle operazioni di fusione tra società di qualunque tipo e oggetto o enti “aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale od agricola”.
Punto decisivo è stabilire se il riferimento contenuto nella predetta norma agli “atti degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali od agricole” sia relativo solo agli enti diversi dalle società oppure si riferisca ad ogni tipo di società ed ente.