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Con la pronuncia in epigrafe il Tribunale di Torino affronta la questione relativa alla sorte di accordi contrattuali conclusi tra soci delle società coinvolte nell’ambito di un’operazione di scissione delle stesse, connessi ma conclusi a latere della stessa.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Torino due soci di una società per azioni concludevano un accordo nel quale manifestavano la propria intenzione di procedere ad una scissione totale non proporzionale della società medesima secondo le pattuizioni in questo indicate. In tale accordo programmatico era altresì previsto un patto di opzione di vendita e di acquisto tra due società beneficiarie di nuova costituzione di una partecipazione in una società a responsabilità limitata.
A seguito della sottoscrizione di tale accordo programmtatico, la scissione veniva attuata e l’opzione di vendita veniva esercitata da parte attrice con rifiuto all’acquisto e al pagamento del corrispettivo pattuito. Indi la parte attrice conveniva in giudizio la controparte per richiedere il risarcimeto del danno a fronte dell’inadempimento e in particolare citava in giudizio il socio, quale parte dell’accordo contrattuale sopra richiamato, per inadempimento di quest’ultimo alla promessa del fatto del terzo assunta ex at. 1381 c.c. nel medesimo accordo, quale socio della società di nuova costituzione beneficiaria della scissione, società obbligata all’adempimento del patto di opzione suddetto e rimasta inadempiente.
Il Tribunale di Torino, tuttavia, rigetta la richiesta di parte attrice in quanto ritiene venuto meno il patto di opzione: “di tutti i patti previsti nell’accordo [..], in pratica, negli atti successivi e conseguenziali solo l’opzione di vendita in questione non è stata confermata e formalizzata. Se ne può, di conseguenza, desumere, che, per facta concludentia,tale opzione di vendita sia stata ritenuta non più giuridicamente vincolante dalle parti dell’accordo (soci di controllo di tutte le società interessate) e dal relativo beneficiario (la società beneficiaria di nuova costituzione) e, come tale, sia inefficace.”
Come ulteriori motivi di rigetto, poi, il Tribunale evidenzia come il corrispettivo per l’opzione non possa rappresentare l’ammontare del conguaglio di denaro spettante alla società beneficiaria – come allegato da parte attrice – in quanto lo stesso progetto di scissione prevede espressamente che “non sono previsti conguagli in denaro”. Inoltre la parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno senza assolvere all’onere probatorio a suo carico non avendo offerto la prova dell’esistenza del danno e dell’ammnotare del medesimo che non può ritenersi coincidente semplicisticamente con il corrispettivo non incassato: a causa della mancata esecuzione del patto di opzione di vendita, infatti, è vero che parte attrice “non ha incassato il corrispettivo” ma “è pur vero che ha manteuto la titolarità della quota della s.r.l. il cui valore è identico al prezzo di cessione”.
Per il Tribunale, pertanto, il patto di opzione di vendita previsto in un accordo contrattuale a latere ancorchè in stretta connessione con un’operazione di scissione deve ritenersi estinto per facta concludentia nel caso in cui non risulti poi espressamente riprodotto negli atti successivi attuativi dell’operazione (ovvero nel progetto di scissione, nei verbali assembleari di approvazione del progetto, nell’atto di scissione).