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Il socio di una s.r.l. impugnava la delibera di approvazione del progetto di scissione e ne chiedeva altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva, sostenendone l’invalidità in quanto assunta senza il consenso unanime dei soci e pertanto in asserita violazione dell’art. 2506, comma secondo, ult. periodo, c.c. In particolare, il progetto di scissione prevedeva l’estinzione della società scissa, l’assegnazione dell’intero patrimonio sociale a quattro s.r.l. di nuova costituzione e l’assegnazione delle rispettive intere quote di partecipazione a ciascuno dei quattro soci della scissa, in modo tale che ciascuno di questi ultimi sarebbe divenuto socio unico di una delle società beneficiarie.
Il Tribunale rigetta l’istanza di sospensione della delibera evidenziando la non equiparabilità dell’ipotesi in esame a quella prevista ex art. 2506, comma secondo, ult. periodo, c.c., definita scissione asimmetrica (v. Scognamiglio, Le scissioni, in Colombo-Portale, Trattato delle società per azioni, Torino, 2004). Quest’ultima fattispecie, per la quale la legge prescrive il necessario consenso unanime dei soci, consiste infatti in una scissione parziale realizzata mediante l’assegnazione ad alcuni soci di partecipazioni sociali della società scissa e non anche di azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione. Tale regola di unanimità, introducendo una deroga al principio generale di maggioranza, non è peraltro suscettibile, secondo il Tribunale, di interpretazione estensiva o analogica e non risulta pertanto applicabile al diverso caso della scissione totale, in virtù della quale nessuno dei soci della scissa può risultare assegnatario di partecipazioni sociali di quest’ultima.