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Giurisprudenza

Scissione: la regola di unanimità ex art. 2506 comma 2 c.c. non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica

18 Novembre 2020

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Tribunale di Milano, 21 settembre 2020 – G.U. Riva Crugnola

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Il socio di una s.r.l. impugnava la delibera di approvazione del progetto di scissione e ne chiedeva altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva, sostenendone l’invalidità in quanto assunta senza il consenso unanime dei soci e pertanto in asserita violazione dell’art. 2506, comma secondo, ult. periodo, c.c. In particolare, il progetto di scissione prevedeva l’estinzione della società scissa, l’assegnazione dell’intero patrimonio sociale a quattro s.r.l. di nuova costituzione e l’assegnazione delle rispettive intere quote di partecipazione a ciascuno dei quattro soci della scissa, in modo tale che ciascuno di questi ultimi sarebbe divenuto socio unico di una delle società beneficiarie.

Il Tribunale rigetta l’istanza di sospensione della delibera evidenziando la non equiparabilità dell’ipotesi in esame a quella prevista ex art. 2506, comma secondo, ult. periodo, c.c., definita scissione asimmetrica (v. Scognamiglio, Le scissioni, in Colombo-Portale, Trattato delle società per azioni, Torino, 2004). Quest’ultima fattispecie, per la quale la legge prescrive il necessario consenso unanime dei soci, consiste infatti in una scissione parziale realizzata mediante l’assegnazione ad alcuni soci di partecipazioni sociali della società scissa e non anche di azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione. Tale regola di unanimità, introducendo una deroga al principio generale di maggioranza, non è peraltro suscettibile, secondo il Tribunale, di interpretazione estensiva o analogica e non risulta pertanto applicabile al diverso caso della scissione totale, in virtù della quale nessuno dei soci della scissa può risultare assegnatario di partecipazioni sociali di quest’ultima.

 

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