Con Ordinanza del 20 febbraio 2023, n. 5204, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di scissione parziale e responsabilità per i debiti fiscali.
In particolare, evidenzia la Cassazione, nel caso in cui si realizzi un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall’articolo 173, co. 13, Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e confermata, con riferimento alle somme dovute per violazioni tributarie dall’articolo 15, co. 2, Decreto Legislativo n. 472/1997, è differente da quella relativa alle obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli articoli 2506-bis, secondo comma, e 2506-quater, terzo comma, codice civile.
Infatti, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la responsabilità si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione.
Tale differente trattamento non è costituzionalmente illegittimo, perché risponde all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità.