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Giurisprudenza

Scissione societaria e responsabilità solidale delle società beneficiarie

31 Luglio 2024

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 29 luglio 2024, C‑713/22 – Pres. Lenaerts, Rel. Xuereb

Di cosa si parla in questo articolo

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 29 luglio 2024, resa nella causa C-713/2022, si è pronunciata sull’ampiezza applicativa della regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie, in caso di scissione societaria, ovvero su quali elementi del patrimonio passivo valga la predetta responsabilità solidale.

La Corte, in particolare, ha chiarito che tale regola si applica non solo agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come costi di bonifica e danni ambientali constatati, valutati o definiti dopo la scissione, se derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione.

I fatti di cui al procedimento principale, oggetto di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano, riguardavano una società italiana, la quale aveva realizzato un’operazione di scissione, conformemente alla normativa italiana, con effetti dal 2 gennaio 2004, tramite il trasferimento una parte del suo patrimonio, ovvero tutte le partecipazioni da essa detenute nel settore biomedicale, ad una società di nuova costituzione.

I fatti di cui al procedimento principale sono quindi antecedenti all’avvenuta abrogazione della sesta Direttiva 82/891 ad opera della Direttiva (UE) 2017/1132, del 14 giugno 2017: l’interpretazione della Corte, pertanto, muove preliminarmente dall’applicabilità al caso di specie della citata sesta Direttiva.

La Corte, in parte motiva, premette che in base all’art. 3, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della sesta Direttiva 82/891/CEE (applicabile a una scissione mediante costituzione di nuove società ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della medesima direttiva), se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione interessato e l’interpretazione di tale progetto non permette di decidere la ripartizione dell’elemento suddetto, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile.

La nozione di “elemento del patrimonio passivo”, di cui all’art. 3 citato, non viene, però, definita dalla direttiva stessa.

Tuttavia, nel suo significato abituale e come risulta dal contesto, tale nozione esige che tali debiti siano esistenti antecedentemente la scissione: infatti, poiché un progetto di scissione deve contenere la descrizione e la ripartizione esatte degli elementi del patrimonio passivo da trasferire, tali elementi devono essere venuti a esistenza anteriormente alla scissione in questione.

Nel caso di costi di bonifica e per danni ambientali, tale requisito implica, dunque, che l’illecito o il fatto generatore di tali danni si sia verificato anteriormente alla scissione, ma non che, a questa data, tali danni siano stati constatati o valutati, o anche che siano stati definiti.

Inoltre, la Corte sottolinea che fra gli obiettivi della sesta Direttiva n. 82/891, vi è la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, tra i quali sono comprese quelle persone che, alla data della scissione, non sono ancora qualificabili come creditori, ma che possono essere qualificate come tali dopo la scissione, per situazioni sorte prima di quest’ultima, come la commissione di violazioni del diritto dell’ambiente che vengano constatate tramite decisione soltanto dopo la scissione in parola.

Pertanto, secondo la Corte, qualora non si accogliesse tale interpretazione della nozione di “elementi del patrimonio passivo”, una scissione potrebbe costituire un mezzo per un’impresa per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti da essa eventualmente commessi, a discapito dello Stato membro interessato o di altri eventuali interessati: sarebbe infatti sufficiente che l’impresa procedesse a un’operazione di scissione prima che siano stati valutati i costi di bonifica e per danni ambientali risultanti da comportamenti antecedenti all’operazione.

Questo, dunque, il principio espresso dalla Corte:
L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891/Cee del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato Cee e relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie enunciata da tale disposizione si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione.

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