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Giurisprudenza

Scissione societaria: le società beneficiarie rispondono in solido dei debiti fiscali della società scissa

1 Dicembre 2016

Cassazione Civile, Sez. V, 29 novembre 2016, n. 24207; Cassazione Civile, Sez. V, 16 novembre 2016, n. 23342

Di cosa si parla in questo articolo

In riferimento alle operazioni di scissione societaria, ai sensi dell’art. 173 del d.p.r. n. 917 del 1986, commi 12 e 13, gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, a una società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione o individuata per legge, mentre tutte le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito. I procedimenti relativi ai suddetti obblighi tributari sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella designata, ma nei confronti delle società beneficiarie solidalmente responsabili possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge e compiute le attività di riscossione, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’amministrazione, salvo a consentire alle società coobbligate, su loro istanza, di partecipare ai suddetti procedimenti riguardanti la società scissa, eventualmente proseguiti presso la designata, e di prendere cognizione dei relativi atti. In particolare, notificato – anche in epoca successiva all’efficacia della scissione – un avviso di accertamento alla società scissa o designata riferibile a periodo di imposta anteriore alla data dalla quale l’operazione ha avuto effetto, nessun onere sussiste a carico dell’amministrazione o del concessionario per la riscossione di rinnovazione della notifica dell’avviso nei confronti della società beneficiaria solidalmente obbligata, ovvero di integrazione dei requisiti di contenuto e forma della cartella di pagamento consequenziale all’avviso rispetto a quelli previsti per la notifica della stessa cartella ove l’operazione societaria non avesse avuto luogo.

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