In tema di esercizio del potere d’imposizione sui capitali c.d. “scudati”, l’effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 3 50 del 2001, ha natura di misura eccezionale; la limitazione normativa dell’inibizione dell’accertamento richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati.
Pertanto, l’art. 14 deve essere interpretato nel senso che il rimpatrio dei capitali “scudati” preclude ogni accertamento tributario, limitatamente alle imposte dirette ed agli imponibili che il contribuente dimostri correlati con le somme costituite all’estero.
L’adesione allo scudo fiscale non preclude, per il periodo anteriore al rimpatrio e alla regolarizzazione, l’attività di accertamento tributario, che accerta il reddito sulla base delle spese effettive e presunte che il contribuente ha sostenuto nell’anno d’imposta.