L’effetto preclusivo dell’accertamento (amministrativo) fiscale conseguente al rimpatrio delle attività finanziarie è soggetto alla condizione che quando l’interessato aderisce al c.d. “scudo fiscale” non sia già in corso una verifica tributaria.
In tal senso depone l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 350/2001, richiamato dall’art. 13-bis, del d.l. n. 78/2009, secondo cui “Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.”.