WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Scudo fiscale: sempre illegittimo l’accertamento anche se il contribuente non comunica nei termini il rimpatrio

2 Febbraio 2012

Comm. Trib. Prov. di Livorno, 18 ottobre 2011, n. 187-6-11

Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno (sentenza, 18 ottobre 2011, n. 187-6-11) affronta il tema della legittimità dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate su un contribuente che aveva aderito, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 78/09, al rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (c.d. scudo fiscale).

In particolare, il contribuente lamenta la violazione dell’art. 14 del D.L. 350/01, il quale preclude nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo relativamente alle somme o altre attività finanziarie costituite all’estero e oggetto di rimpatrio.

La Commissione, accogliendo il ricorso del contribuente avverso l’accerto dell’Agenzia delle Entrate, ricorda come il quarto comma dell’art. 13 bis del D.L. 78/09 preveda che, al rimpatrio dei capitali, sia applicabile la sanatoria di cui all’art. 14 del D.L. 350/2001.

Sulla base di questo rinvio, il rientro delle somme attraverso lo scudo fiscale comporta la preclusione nei confronti del contribuente di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta pendenti limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio.

A diversa conclusione non può giungersi ritenendo (come fa l’Agenzia delle Entrate) perentorio, ai fini del riconoscimento dell’effetto preclusivo dello scudo fiscale, il termine di trenta giorni dalla notifica dell’accertamento per la comunicazione da parte del contribuente all’Amministrazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione delle attività emerse.

Come evidenzia la Commissione, si tratta di una disposizione recata da una circolare ministeriale (la 43/E del 10/10/09 diramata dall’Agenzia delle Entrate) che introduce un termine per la validità della sanatoria non previsto dalla normativa che disciplina la materia, e che, come tale, non può riverberare i suoi effetti nei confronti del contribuente.

In via generale, infatti, le circolari non possono contenere norme di diritto, ma sono piuttosto qualificabili come atti unilaterali dell’Amministrazione, la quale non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, riservata al legislatore e per questo motivo non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono fonti di diritto.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter