WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Se contrattualmente prevista, lecita la compensazione del credito della banca con il saldo attivo del conto del garante

6 Ottobre 2015

Corte d’Appello di Brescia, 17 settembre 2015, n. 967

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 967 del 17 settembre 2015 la Corte d’Appello di Brescia ha affermato il principio secondo cui anche per i crediti della banca nascenti da impegni estranei al rapporto di conto corrente di corrispondenza è possibile operare la compensazione con i crediti derivanti da detto conto, purché ciò sia contrattualmente consentito e ne venga data notizia al correntista. Infatti, ai sensi dell’art. 1252 c.c., la compensazione può avere luogo anche per volontà delle parti, ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili. Ne consegue che, in presenza di apposita convenzione tra le parti, la compensazione può essere effettuare per iniziativa della banca, senza obbligo di preavviso, anche tra un rapporto di conto corrente e un rapporto fideiussorio.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03

Iscriviti alla nostra Newsletter