Con sentenza n. 967 del 17 settembre 2015 la Corte d’Appello di Brescia ha affermato il principio secondo cui anche per i crediti della banca nascenti da impegni estranei al rapporto di conto corrente di corrispondenza è possibile operare la compensazione con i crediti derivanti da detto conto, purché ciò sia contrattualmente consentito e ne venga data notizia al correntista. Infatti, ai sensi dell’art. 1252 c.c., la compensazione può avere luogo anche per volontà delle parti, ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili. Ne consegue che, in presenza di apposita convenzione tra le parti, la compensazione può essere effettuare per iniziativa della banca, senza obbligo di preavviso, anche tra un rapporto di conto corrente e un rapporto fideiussorio.
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