Trattasi di un’ordinanza, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di sospensione dell’esecuzione di un mutuatario, che aveva dedotto l’estinzione del proprio debito, in considerazione dell’indebita applicazione di interessi usurari.
In particolare, l’opponente giungeva alla determinazione del tasso effettivo praticato, addizionando il valore dell’interesse di mora con quello dell’interesse corrispettivo, sul presupposto che tale criterio fosse da evincersi dalla nota sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione.
Il Giudice partenopeo, rilevata l’incongruenza di tale criterio e sottolineato come la Suprema Corte si fosse limitata a sancire che la disciplina antiusura opera anche con riguardo agli interessi moratori, senza chiarire le conseguenze dell’eventuale violazione del tasso soglia, relativamente agli interessi moratori, ha osservato che interessi corrispettivi e di mora fanno capo a due pattuizioni autonome, che devono entrambe, singolarmente individuate, rispettare i tassi soglia, con l’effetto che, con altrettanta autonomia opera la sanzione ex art.1815, secondo comma, cc.
In altri termini, se la violazione della soglia è determinata dall’applicazione dei tassi di mora, la nullità sarà limitata a questi ultimi, non venendo meno la debenza degli interessi corrispettivi che siano stati lecitamente pattuiti.
Dalla autonomia in questione, il Tribunale ha altresì fatto discendere l’erroneità della tesi sostenuta dal mutuatario, circa la necessità di sommare i due tassi ai fini della valutazione di usurarietà oggettiva, anche – si sottolinea – se il tasso di mora viene ad applicarsi su una rata già comprensiva di interessi (corrispettivi), dal momento che comunque il valore del tasso effettivo praticato risulterebbe inferiore alla semplice sommatoria dei due saggi.