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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

Se la banca non produce gli estratti conto dall’inizio del rapporto il credito va ricalcolato secondo il principio del saldo zero

23 Febbraio 2015

Tribunale di Torino, 11 febbraio 2015, n. 1073

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 1073 dell’11 febbraio 2015 il Tribunale di Torino ha evidenziato come, fatta salva la facoltà di avvalersi in fase monitoria dell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, è onere della banca, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dare prova piena del proprio credito.

Nel rispetto quindi dell’art. 2697 c.c., temperato dal principio di vicinanza della prova (S.U. 13533/2001), in caso d’incompletezza della documentazione, il credito vantato va ricalcolato secondo il principio del saldo zero a partire dai primo estratto conto prodotto.

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