Con sentenza n. 1073 dell’11 febbraio 2015 il Tribunale di Torino ha evidenziato come, fatta salva la facoltà di avvalersi in fase monitoria dell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, è onere della banca, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dare prova piena del proprio credito.
Nel rispetto quindi dell’art. 2697 c.c., temperato dal principio di vicinanza della prova (S.U. 13533/2001), in caso d’incompletezza della documentazione, il credito vantato va ricalcolato secondo il principio del saldo zero a partire dai primo estratto conto prodotto.