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Giurisprudenza

Segnalazione a sofferenza e pregressi accordi orali sul piano di rientro

21 Luglio 2022

Collegio ABF di Bologna, 27 maggio 2022, n. 8368 – Pres. Marinari, Rel. Trento

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 8368 del 27 maggio 2022, l’ABF si è espressa in materia di cancellazione di una segnalazione a sofferenza.

Parte ricorrente, quale garante del prestito in oggetto, chiedeva la cancellazione della segnalazione effettuata dalla banca nei SIC e in Centrale dei Rischi.

L’intermediario confermava che il passaggio a sofferenza era stato reso inevitabile dal protratto inadempimento e che era stato deliberato dopo l’istruttoria della posizione, con conseguente delibera di imputazione a sofferenza.

Parte ricorrente non contestava in modo espresso la carenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore per le segnalazioni a sofferenza.

Per tale motivo, l’intermediario eccepiva che la domanda di cancellazione della sofferenza dal SIC fosse inammissibile perché del tutto sfornita non solo di prova ma anche di allegazione dei motivi.

Sul punto, la ricorrente eccepiva la regolarità del passaggio a sofferenza, nonché la successiva quantificazione degli interessi, in quanto la segnalazione a sofferenza era giunta in maniera del tutto inaspettata, dal momento che vi erano intese pregresse con i dipendenti della banca .

Per quanto concerne le “intese pregresse”, queste si riferivano, secondo quanto affermato dalla ricorrente, ad una presunta proposta di piano di rientro, convenuta informalmente e oralmente con un dipendente della banca convenuta, consistente nel versamento iniziale di € 3.000,00, e successivamente, una volta formalizzato il suddetto piano da parte della banca, in un ulteriore versamento di Euro 1.000,00 ed infine in un rientro di Euro 200,00 mensili fino al saldo.

La parte ricorrente non forniva tuttavia alcun tipo di prova tangibile di questo accordo informale.

L’intermediario negava che questo contatto avvenuto tra le parti, volto ad una definizione conciliativa della pendenza, fosse mai sfociato non solo in accordo ma nemmeno in una formale proposta.

Stante la mancanza di prove dell’avvenuto accordo tra banca e ricorrente, l’ABF non accoglieva il ricorso.

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