Con Provvedimento 6 giugno 2013 n. 288 il Garante per la privacy ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di segnalazione in Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), archivio informatizzato gestito dalla Banca d’Italia.
In particolare, secondo il Garante, chi è iscritto in CAI può esercitare i diritti in materia di protezione dati personali direttamente anche nei confronti della Banca d’Italia, oltre che rivolgersi alla banca segnalante e, in caso di risposta insoddisfacente, proporre ricorso al Garante privacy. Spetta quindi alla Banca d’Italia, in quanto titolare del trattamento dei dati, il compito di soddisfare le richieste dell’interessato (ad es., avere accesso alle informazioni censite, chiedere il loro aggiornamento, sollecitare la cancellazione se trattate in violazione di legge).
Secondo il Garante, infatti, il ricorso nei confronti della Banca d’Italia è ammissibile in base alla legge n. 386 del 1990 in materia di assegni bancari, che attribuisce esplicitamente alla stessa la qualità di titolare del trattamento dei dati.