Con sentenza del 04 marzo 2014, n. 21191, il Tribunale di Roma affronta il tema della liceità della segnalazione in Centrale Rischi, particolare, per il caso di specie, perché effettuata successivamente all’intervenuta transazione tra la banca ed i clienti.
Riprendendo il costante orientamento della Cassazione, il Tribunale evidenzia come l’appostazione a sofferenza del credito non possa dipendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, ma comporta una necessaria e ineludibile valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore e lo stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) che legittima la segnalazione deve essere considerato in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica.
Dall’applicazione di tale principio ne consegue che qualunque segnalazione a centrale pubblica o privata, anche nel caso di transazione, deve presupporre una situazione di insolvenza valutata considerando l’entità del credito insoluto, il tempo trascorso in una situazione di inadempienza e anche la manifesta volontà di non adempiere.