Dichiarata la cessazione della materia del contendere in sede cautelare per la cancellazione della segnalazione in CRIF (Centrale di Rischio Finanziario) contestata dal ricorrente, va condannato alle spese, secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, lo stesso ricorrente che abbia promosso il procedimento a distanza di soli quattro giorni dalla contestazione alla banca, senza quindi concedere un minimo spatium deliberandi al segnalante per l’accoglimento della richiesta.
Il Tribunale ha altresì condannato il ricorrente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., per aver proseguito il giudizio pur a fronte dell’ottenuta cancellazione della segnalazione da parte della banca, in particolare, notificando il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza dopo aver ricevuto comunicazione dell’accoglimento della propria richiesta di cancellazione.