Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025 (Pres. E.C. Lucchini Guastalla, Rel. G. Spennacchio), si è pronunciato su un caso che vedeva un consumatore lamentare l’illegittimità delle segnalazioni effettuate alla Centrale Rischi dall’intermediario, presso il quale aveva accesi un contratto di conto corrente ed un contratto di mutuo, per la mancanza del preavviso circa la segnalazione effettuata.
Il ricorrente contestava, oltre alla mancanza del preavviso, anche la carenza del requisito sostanziale per l’appostazione a sofferenza della propria esposizione, chiedendo quindi la cancellazione della segnalazione.
Con riferimento alla mancanza di preavviso, l’Arbitro ha ribadito l’orientamento del Collegio di Coordinamento in materia di segnalazioni alla centrale rischi secondo cui “il preavviso di segnalazione nella Centrale Rischi ha natura di obbligo di trasparenza e non di presupposto di legittimità della segnalazione stessa”.
Quanto all’appostazione a sofferenza dell’esposizione, il ricorrente contestava all’intermediario di non aver effettuato una preventiva valutazione della propria situazione economico-patrimoniale e sosteneva di non versare in uno stato di insolvenza che avrebbe giustificato l’appostazione a sofferenza.
L’intermediario ha eccepito di aver desunto lo stato d’insolvenza dal persistente inadempimento del cliente e, a tal riguardo, l’Arbitro ha ricordato come in diverse pronunce sia stato valorizzato l’omesso prolungato pagamento del debito per considerare integrato tale presupposto.
L’Arbitro, quindi, non ha accolto il ricorso.