In materia di antiriciclaggio, a fronte di un duplice obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte del responsabile della dipendenza all’organo direttivo della banca da un lato, e da parte di quest’ultimo al questore dall’altro (art. 3 D.L. 3 maggio 1991, n. 143), spetta solo al secondo il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle definitivamente al questore laddove le ritenga fondate in base all’insieme degli elementi a disposizione. Diversamente, il responsabile della dipendenza è tenuto, in ragione di un margine di discrezionalità più limitato, a segnalare all’organo direttivo ogni operazione ritenuta anche solo astrattamente sospetta in funzione della sussistenza di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge – quali le caratteristiche, l’entità, la natura o qualsivoglia altra circostanza oggettivamente significativa conosciuta in ragione delle funzioni esercitate – o ulteriormente specificati dalla Banca d’Italia.
Fra gli elementi oggettivi che l’art. 3 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (c.d. legge antiriciclaggio) pone a fondamento della valutazione in ordine alla segnalazione di operazioni sospette, rientrano non solo quelli relativi all’operazione, ma anche quelli relativi al cliente, quali la capacità economica e l’attività svolta. Ciò significa che l’entità dell’operazione non può essere elevata a sospetto se risulta che il soggetto operante è dotato di alta capacità economica.