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Giurisprudenza

Segnalazione operazioni sospette in materia di antiriciclaggio

14 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. Trib., 30 ottobre 2009, n. 23017

Di cosa si parla in questo articolo
AML

In materia di antiriciclaggio, a fronte di un duplice obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte del responsabile della dipendenza all’organo direttivo della banca da un lato, e da parte di quest’ultimo al questore dall’altro (art. 3 D.L. 3 maggio 1991, n. 143), spetta solo al secondo il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle definitivamente al questore laddove le ritenga fondate in base all’insieme degli elementi a disposizione. Diversamente, il responsabile della dipendenza è tenuto, in ragione di un margine di discrezionalità più limitato, a segnalare all’organo direttivo ogni operazione ritenuta anche solo astrattamente sospetta in funzione della sussistenza di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge – quali le caratteristiche, l’entità, la natura o qualsivoglia altra circostanza oggettivamente significativa conosciuta in ragione delle funzioni esercitate – o ulteriormente specificati dalla Banca d’Italia.

Fra gli elementi oggettivi che l’art. 3 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (c.d. legge antiriciclaggio) pone a fondamento della valutazione in ordine alla segnalazione di operazioni sospette, rientrano non solo quelli relativi all’operazione, ma anche quelli relativi al cliente, quali la capacità economica e l’attività svolta. Ciò significa che l’entità dell’operazione non può essere elevata a sospetto se risulta che il soggetto operante è dotato di alta capacità economica.

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