La UIF introdotto una nuova categoria in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS).
In particolare, evidenzia la UIF, l’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (in vigore dal 23 dicembre 2021), stabilisce che, nell’ambito dei compiti riguardanti la UIF, “i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all’articolo 1, comma 1”, della medesima legge; il riferimento è alle “società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”.
Il tema dell’omissione di SOS e il rischio di imputazione penale e le casistiche rilevanti in materia di conoscenza e conoscibilità della provenienza illecita delle somme verranno affrontati nel webinar del 25 febbraio sulla Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – Recepimento Direttiva UE 2018/1673.
Al fine di dare concreta e immediata attuazione a tale previsione normativa, la UIF ha integrato il dominio della categoria segnaletica “003 – Proliferazione armi di distruzione di massa” per renderla utilizzabile anche con riferimento alle segnalazioni attinenti all’operatività finanziaria delle predette imprese e società.
La denominazione della predetta categoria segnaletica diventa quindi “Proliferazione armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo”. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio utilizzeranno tale categoria per la segnalazione delle operazioni sospette in qualsiasi modo riconducibili alle sopra citate imprese e società di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 220/2021 direttamente o indirettamente attive nella produzione, vendita o distribuzione di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.