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Segnalazioni antiriciclaggio a Bankitalia: in consultazione il nuovo Manuale

1 Agosto 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha posto in consultazione il 31 luglio 2024 le modifiche alle proprie “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019, nonché il nuovo “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”.

Le modifiche alle Disposizioni, in particolare, sono proposte al fine di introdurre l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di trasmettere alla Banca d’Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

Il Manuale, di nuova introduzione, consentirà poi agli operatori di individuare le segnalazioni e di applicare le regole ivi previste per la loro compilazione.

L’acquisizione di informazioni strutturate in materia AML/CFT è essenziale per la definizione da parte di Banca d’Italia di processi efficienti per l’analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: i dati trasmessi dagli intermediari con le segnalazioni di vigilanza prudenziale e le segnalazioni aggregate SARA non rappresentano una base sufficiente per il raggiungimento di quest’obiettivo.

Per tale ragione, Banca d’Italia, a partire dal 2022, aveva già avviato una rilevazione strutturale dei dati e delle informazioni rilevanti per finalità AML/CFT attraverso un questionario antiriciclaggio sottoposto in formato excel a tutti gli intermediari vigilati.

In conformità all’art. 7, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2007 – che consente alle Autorità di vigilanza di richiedere l’invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con le modalità e nei termini stabiliti nelle proprie Disposizioni secondarie – Banca d’Italia ha ritenuto opportuno quindi trasformare la raccolta di dati effettuata attraverso il questionario, in una segnalazione che presenti la forma, gli schemi e i controlli tipici del sistema segnaletico della Banca d’Italia.

A tal fine, nelle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML è stata introdotta la Parte ottava, che stabilisce l’obbligo segnaletico e fissa, in linea generale, le modalità, la periodicità e il termine per l’inoltro delle segnalazioni alla Banca d’Italia.

Questa Parte rimanda poi al nuovo “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”, che costituisce parte integrante delle Disposizioni citate e disciplina nel dettaglio il contenuto, gli schemi e le modalità di invio delle segnalazioni.

In linea con la struttura del questionario, le segnalazioni di cui al nuovo Manuale si articolano in sette sezioni:

  • Sezione I – Clientela: è rivolta a tutti i destinatari, ove sono richieste informazioni sulle caratteristiche e sulla composizione della clientela, con riguardo ai clienti titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento e ai clienti che hanno eseguito operazioni occasionali nel periodo
  • Sezione II – Canali distributivi: è rivolta a tutti i destinatari, ove sono richieste informazioni sulle modalità di identificazione della clientela acquisita nel periodo (in presenza, a distanza, tramite terzi)
  • Sezione III – Presenza all’estero: è rivolta agli intermediari italiani, ed è indicato se l’intermediario presta la propria attività istituzionale in libera prestazione di servizi presso altri paesi comunitari e, in caso affermativo, è riportato l’elenco di tali paesi
  • Sezione IV – Mandati fiduciari: è rivolta alle società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB, richiede di indicare il numero dei mandati per amministrazione fiduciaria e per servizi diversi dall’amministrazione fiduciaria e il valore dei mandati per amministrazione fiduciaria suddivisi per tipologia di mandato, di rapporto intrattenuto con la clientela e di beni oggetto dell’incarico
  • Sezione V – Presidi AML/CFT: è rivolta a tutti i destinatari, e richiede informazioni sugli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
  • Sezione VI – Informazioni di gruppo: è rivolta ai destinatari capogruppo di gruppi bancari, di SIM o finanziari, sono richieste informazioni sul modello organizzativo di delega delle SOS nel gruppo, sul numero e sulla quota di clienti comuni a più società del gruppo e sulla presenza nel gruppo di succursali o filiazioni stabilite in paesi terzi con ordinamenti che presentano limiti alla circolazione delle informazioni
  • Sezione VII – Contatti: sono segnalati i riferimenti del personale che può essere contattato per eventuali richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio.

Le risposte sulle proposte di modifica possono essere trasmesse entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del documento di consultazione.

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