Con Provvedimento del 23 dicembre 2013 l’UIF ha emanato le nuove disposizioni per l’invio dei dati aggregati di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, c.d. decreto antiriciclaggio. Le nuove disposizioni fanno seguito al Provvedimento Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante Disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle registrazioni inerenti al mese di gennaio 2014, da inviare secondo le modalità di inoltro di cui agli articoli 5 e 6 del presente Provvedimento entro il 2 aprile 2014.
Fra le principali novità si segnala l’aggiornamento ai criteri di raccordo tra le causali analitiche e le causali aggregate e l’assoggettamento all’obbligo di trasmissione dei dati aggregati una nuova categoria di segnalanti, ovvero quella degli Istituti di pagamento (IP).
Con l’entrata in vigore del presente Provvedimento è abrogato il Provvedimento dell’UIF del 22 dicembre 2011.