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Giurisprudenza

Segnalazioni antiriciclaggio: le funzioni del responsabile della filiale della banca

16 Settembre 2024

Corte di Cassazione, Sez. II, 11 settembre 2024, n. 24396 – Pres. Bertuzzi, Rel. Amato

Di cosa si parla in questo articolo

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24396 dell’11 settembre 2024, si è pronunciata sulle funzioni del responsabile della filiale della banca in materia di segnalazioni antiriciclaggio.

Delle novità in materia di segnalazioni antiriciclaggio, se ne parlerà in modo approfondito nel corso del webinar organizzato dalla nostra rivista l’11 ottobre 2024Il nuovo regolamento antiriciclaggio. Le novità al processo di adeguata verifica

Con specifico riferimento al caso di specie, il ricorrente aveva dedotto, con il ricorso alla S.C., la violazione degli artt. 3 e 41 del D. Lgs. 231/2007 e delle istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio (c.d. Decalogo di Banca d’Italia), in relazione a due diversi profili, entrambi ritenuti fondati dalla Corte:

  1. non sarebbero state adeguatamente valutate le diverse criticità presenti con riferimento alla dubbia provenienza del denaro contante utilizzato per le operazioni descritte, anche se lecite, in difformità alla finalità non afflittiva ma cautelare e general preventiva degli obblighi antiriciclaggio prescritti nella normativa menzionata
  2. la presunzione di irregolarità dell’operatività derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dal decalogo della Banca d’Italia, non è superabile con l’accertamento della legittimità e congruità delle operazioni poste a valle: si dovrebbe verificare infatti la compatibilità e giustificabilità dell’origine dei fondi utilizzati per compiere le movimentazioni in discussione, piuttosto che la liceità dell’operazione finale.

Quanto al primo aspetto, la Corte – pur ritenendo che, al caso di specie, ratione temporis, è applicabile non il D. Lgs. 231/2007, bensì la L. 197/1997 –  ricorda che il legislatore reprime alcune condotte di pericolo, fra le quali quelle operazioni che “per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza… induca(no) a ritenere” la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648-bis e 648-ter C.p. (v. art. 3, comma 1, D.L. n. 143/1991 vigente ratione temporis, come modificato dall’art. 1 D. Lgs. n. 153 del 1997).

Sempre in base al citato art. 3, comma 2, tenuto a segnalare simili operazioni è il responsabile della dipendenza, il quale ne riferisce al titolare dell’attività, che esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate, tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all’Ufficio Italiano dei Cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

Pertanto, il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle solo se le ritenga fondate, in base all’insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell’attività, mentre il responsabile della dipendenza ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio.

Quanto al secondo profilo, la  S.C. ritiene che la Corte territoriale abbia posto in essere un’inversione logica, poiché ha dedotto ex post, dalla liceità della complessa operazione di leasing immobiliare oggetto di causa, la liceità delle singole operazioni che l’avevano realizzata.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 D.L. n. 143/1991, infatti, il responsabile della dipendenza deve controllare che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l’operazione intesa nella sua globalità, a partire dalle operazioni prodromiche costituite, come nel caso di specie, dai versamenti in danaro contante.

Si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge – caratteristiche, entità, natura o “qualsivoglia altra circostanza” oggettivamente significativa – o ulteriormente specificati da Banca d’Italia: affinché una pluralità di operazioni debba essere segnalata è necessario che le medesime non siano giustificate dall’attività svolta da parte della stessa persona.

Inoltre, ad esonerare dalla segnalazione non può essere ritenuta sufficiente la mera conoscenza dei soggetti coinvolti, occorrendo invece riscontrare anche e soprattutto la provenienza del denaro utilizzato: il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un’ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l’anomalia dell’operazione, un approfondimento, la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.

Le Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio di Banca d’Italia prevedono tra l’altro una casistica esemplificativa delle anomalie attinenti alla forma oggettiva delle operazioni bancarie, che ricomprendono anche quelle movimentazioni, tra loro funzionalmente ed economicamente collegate, in presenza delle quali operazioni pur di per sé neutre, potendo dissimulare una attività di riciclaggio, vanno rapportate alla capacità economica od all‘attività del cliente: tali operazioni impongono all’operatore dell’intermediario l’effettuazione di specifiche indagini per valutare, in base alle altre notizie di cui dispone, la loro effettiva natura sostanziale.

Tale valutazione, anche se costituisce il risultato di un apprezzamento soggettivo, deve avere natura impersonale: conseguentemente, la nozione di sospetto, nel quale essa si deve concretizzare per imporre l’adempimento all’obbligo di segnalazione dell’operazione, va individuata tenendo conto che la segnalazione ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’Ufficio Italiano dei Cambi esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può concludersi anche con un’archiviazione in via amministrativa.

Questo il principio di diritto affermato:

Con specifico riferimento ai soggetti di cui al primo comma dell’art. 3 L. 197/1991, poiché il potere di valutare le segnalazioni e (se le ritenga fondate) di trasmetterle spetta solo al titolare dell’attività (ovvero l’organo direttivo della banca), il responsabile della dipendenza deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all’operazione stessa o alla capacità economica e all’attività del cliente. La segnalazione delle operazioni non è, quindi, subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento della estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.

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