Banca d’Italia, con comunicazione del 30 ottobre 2024, ha fornito dei chiarimenti in relazione alle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in seguito alle modifiche al TUF apportate dalla Legge Capitali.
La L. 21/2004 (Legge Capitali), ha infatti modificato il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), introducendo misure di semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF in gestione esterna.
In particolare:
- l’art. 16, c. 3 della Legge Capitali ha disposto che Banca d’Italia cancelli tali società dall’albo di cui all’art. 35-ter del TUF: in attuazione di tale disposizione, pertanto, Banca d’Italia ha cancellato dall’albo le SICAV e SICAF in gestione esterna, con decorrenza dal 27 settembre scorso
- l’art. 38, c. 6, del TUF, dispone che il gestore esterno sia responsabile del rispetto, da parte delle SICAV/SICAF gestite, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del TUF:
- le segnalazioni di vigilanza di tali SICAV/SICAF dovranno quindi, dal 31 dicembre 2024 (prima data di riferimento delle segnalazioni di tali soggetti successiva alla loro cancellazione dall’albo), essere effettuate dal gestore esterno, in analogia con quanto già avviene per i fondi comuni di investimento gestiti
- viene inoltre meno per gli stessi intermediari l’obbligo di invio dei dati della Sezione II, Parte Prima, della Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, attualmente costituito unicamente dalla voce segnaletica “Capitale minimo richiesto per l’autorizzazione” (codice voce: 5037500) della base informativa “T2” (Gestori: patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori, informazioni statistiche delle SGR)
Banca d’Italia precisa quindi che, ai fini delle frequenze segnaletiche e dei termini di inoltro delle segnalazioni per i gestori esterni trovano applicazione le previsioni già oggi applicate per le attività da essi gestite:
- i gestori esterni che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 35-undecies TUF (c.d. “gestori sotto soglia”) effettueranno le segnalazioni per conto delle SICAV/SICAF da essi gestite con le frequenze; i termini di invio previsti per le SICAV/SICAF sotto soglia sono indicati nelle “Avvertenze Generali” della Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”;
- i gestori esterni diversi da quelli di cui al punto precedente effettueranno le segnalazioni per conto delle SICAV/SICAF da essi gestite con le frequenze e i termini di invio previsti per le SICAV/SICAF diverse da quelle sotto soglia, come indicati nelle “Avvertenze Generali” della Circolare n. 189.
Banca d’Italia precisa infine che tali precisazioni saranno recepite nelle disposizioni segnaletiche (Circolare n. 189 e Circolare n. 154) alla prima occasione utile.