Aggiornate le Q&A dell’ESMA sulle segnalazioni dei dati SFTR.
In particolare, si fa riferimento al regime del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (Securities Financing Transactions Regulation – SFTR).
Il nuovo quesito riguarda le segnalazioni delle operazioni SFT concluse da enti pensionistici aziendali o professionali (IORP) e fondi pensione, ed in particolare l’individuazione dei soggetti responsabili della segnalazione.
Nella risposta pubblicata da ESMA, fornita dalla Commissione europea, si ricorda come i soggetti tenuti alla segnalazione ai sensi dell’SFTR sono le controparti delle SFT che hanno concluso.
Tuttavia, quando una controparte finanziaria conclude un’operazione SFT con una controparte non finanziaria che, alle date di chiusura del bilancio, non supera i limiti di almeno due dei tre criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE, la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per conto di entrambe le controparti.