L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha integrato il dominio della “categoria di segnalazione” di operazioni sospette con due nuovi codici di classificazione specifici (“005 – Cross-border report – ML”, per le segnalazioni attinenti al riciclaggio e “006 – Cross-border report – TF” per quelle relative al finanziamento del terrorismo), che dovranno essere utilizzati dagli intermediari finanziari italiani per la segnalazione di operazioni effettuate esclusivamente all’estero in regime di libera prestazione di servizi.
In particolare, le integrazioni si sono rese necessarie al fine di dare attuazione agli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 51 della Direttiva UE/2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio) e all’art. 13 bis, comma 4, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 125/2019 che prevede che la UIF trasmetta alle FIU degli altri Stati membri le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano i rispettivi Stati.
Restano ferme, per tali segnalazioni, tutte le regole dettate con Provvedimento UIF del 4 maggio 2011, con le seguenti eccezioni:
- i nuovi codici si applicano a tutte le segnalazioni di operazioni sospette effettuate all’estero in regime di libera prestazione di servizi che attengono a sospetti di riciclaggio (categoria “005 – Cross-border report – ML”) o di terrorismo (categoria “006 – Cross-border report – TF”);
- le segnalazioni dovranno essere compilate in lingua inglese;
- alle stesse non dovranno essere allegati documenti.